Art. 2 
 
 
                     Il budget economico annuale 
 
  1. Il budget economico annuale e' deliberato dall'organo di vertice
entro i termini di cui all'art. 24, commi 1, lettera  a),  e  3,  del
decreto legislativo 31 maggio 2011,  n.  91,  salvo  diverso  termine
previsto da norme di legge. 
  2. Per  le  societa'  comprese  nell'elenco  delle  amministrazioni
pubbliche, il budget economico annuale e' deliberato dal consiglio di
amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno. 
  3. Il budget economico annuale, deliberato in termini di competenza
economica con le  modalita'  previste  dai  regolamenti  interni  dei
soggetti di cui all'art. 1, comma 1, e' redatto ovvero riclassificato
secondo lo schema di cui all'allegato 1. 
  4. Costituiscono allegati al budget economico annuale: 
    a) il budget economico pluriennale; 
    b) la relazione illustrativa o analogo documento; 
    c) il prospetto delle previsioni di spesa complessiva  articolato
per missioni e programmi di cui all'art. 9, comma 3; 
    d) il piano degli indicatori e dei risultati attesi  di  bilancio
redatto in conformita' alle linee guida generali definite con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012; 
    e) la relazione del collegio dei revisori dei conti o sindacale. 
  5. Entro 10 giorni dalla sua deliberazione, da  adottare  ai  sensi
dell'art. 24 del decreto legislativo n. 91/2011, il budget  economico
annuale, completo degli allegati,  e'  trasmesso  all'amministrazione
vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze.  Resta  fermo
quanto previsto dall'art. 15 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.