Art. 3 Disposizioni di attuazione 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto, e del relativo allegato A, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2013, ad eccezione di quella relativa al codice unionale armonizzato 97, di cui allo stesso allegato, applicabile dal 1° luglio 2013. 2. Le disposizioni di cui all'art. 2 del presente decreto, e del relativo allegato B, si applicano: a) a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, e comunque entro e non oltre il 1° luglio 2013, ad eccezione di quanto previsto dalle lettere b) e c); b) a decorrere dal 1° luglio 2013, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2013, con riferimento alla lettera b.2), limitatamente al paragrafo "Categoria A"; c) a decorrere dal 1° luglio 2013, con riferimento al paragrafo 4.1-bis, quale introdotto nell'allegato II del decreto legislativo 28 aprile 2011, e successive modificazioni, dall'allegato B, punto 2, del presente decreto. Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 febbraio 2013 Il vice Ministro: Ciaccia Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2013 Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, foglio n. 160