Art. 3 
 
 
                     Disposizioni di attuazione 
 
  1. Le disposizioni di cui all'art. 1 del presente  decreto,  e  del
relativo allegato A, si applicano a decorrere dal 31  dicembre  2013,
ad eccezione di quella relativa al codice unionale armonizzato 97, di
cui allo stesso allegato, applicabile dal 1° luglio 2013. 
  2. Le disposizioni di cui all'art. 2 del presente  decreto,  e  del
relativo allegato B, si applicano: 
    a) a decorrere dalla data di entrata in vigore  dello  stesso,  e
comunque entro e non oltre il 1° luglio 2013, ad eccezione di  quanto
previsto dalle lettere b) e c); 
    b) a decorrere dal 1° luglio 2013, e comunque entro e  non  oltre
il 31 dicembre 2013, con riferimento alla lettera b.2), limitatamente
al paragrafo "Categoria A"; 
    c) a decorrere dal 1° luglio 2013, con riferimento  al  paragrafo
4.1-bis, quale introdotto nell'allegato II del decreto legislativo 28
aprile 2011, e successive modificazioni, dall'allegato  B,  punto  2,
del presente decreto. 
  Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte
integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 25 febbraio 2013 
 
                                            Il vice Ministro: Ciaccia 

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2013 
Ufficio di  controllo  atti  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del  territorio
e del mare, registro n. 2, foglio n. 160