Art. 3 Validazione del dato produttivo 1. Il dato di produzione giornaliera di ogni singolo animale e' validato se rilevato attraverso strumentazione avente le caratteristiche di cui all'art. 1 punto b), ovvero se rilevato ufficialmente durante i controlli funzionali per gli animali iscritti al Libro Genealogico e trasmesso secondo le modalita' di cui al successivo art. 5.