Art. 3 
 
 
                   Validazione del dato produttivo 
 
  1. Il dato di produzione giornaliera di  ogni  singolo  animale  e'
validato   se   rilevato   attraverso   strumentazione   avente    le
caratteristiche di cui  all'art.  1  punto  b),  ovvero  se  rilevato
ufficialmente durante i controlli funzionali per gli animali iscritti
al Libro Genealogico e trasmesso  secondo  le  modalita'  di  cui  al
successivo art. 5.