Art. 5 Trasmissione del dato 1. Entro i primi 10 giorni lavorativi di ciascun mese dell'anno l'allevatore, direttamente o tramite organismi da lui delegati, trasmette al SIAN i dati relativi primo giorno del mese in corso, rilevati ai sensi del precedente art. 2 (allegato A), nonche' il numero totale delle bufale in produzione e la quantita' di latte di massa prodotto per l'intero mese precedente (allegato C). 2. Il primo giorno lavorativo di ogni settimana di ciascun mese dell'anno l'allevatore, direttamente o tramite organismi da lui delegati, trasmette al SIAN la quantita' di latte di massa prodotto per l'intera settimana precedente (allegato C). 3. La modalita' di trasmissione dei dati di cui agli allegati A e C puo' avvenire: a- per fax, posta ordinaria, posta elettronica o consegna diretta ad un incaricato del ritiro; b- attraverso l'apposito portale predisposto dal SIAN. 4. L'allevatore, gli organismi incaricati e il SIAN devono conservare il dato in maniera organizzata e consultabile, per almeno un anno.