Art. 5 
 
 
                        Trasmissione del dato 
 
  1. Entro i primi 10 giorni lavorativi  di  ciascun  mese  dell'anno
l'allevatore, direttamente  o  tramite  organismi  da  lui  delegati,
trasmette al SIAN i dati relativi primo giorno  del  mese  in  corso,
rilevati ai sensi del precedente art.  2  (allegato  A),  nonche'  il
numero totale delle bufale in produzione e la quantita' di  latte  di
massa prodotto per l'intero mese precedente (allegato C). 
  2. Il primo giorno lavorativo di ogni  settimana  di  ciascun  mese
dell'anno l'allevatore,  direttamente  o  tramite  organismi  da  lui
delegati, trasmette al SIAN la quantita' di latte di  massa  prodotto
per l'intera settimana precedente (allegato C). 
  3. La modalita' di trasmissione dei dati di cui agli allegati A e C
puo' avvenire: 
  a- per fax, posta ordinaria, posta elettronica o  consegna  diretta
ad un incaricato del ritiro; 
  b- attraverso l'apposito portale predisposto dal SIAN. 
  4.  L'allevatore,  gli  organismi  incaricati  e  il  SIAN   devono
conservare il dato in maniera organizzata e consultabile, per  almeno
un anno.