IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Visto il «Regolamento recante istituzione del sistema di  controllo
della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e   dell'art.   14-bis   del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102» adottato con decreto del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  18  febbraio
2011, n. 52, e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante  «Semestre
europeo  -  Prime  disposizioni  urgenti  per  l'economia»,   ed   in
particolare l'art. 6, comma 2, lettera f-octies), che  disciplina  la
progressiva entrata in operativita' del SISTRI; 
  Visto l'art. 1, comma 5, del decreto del Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 13, comma 3,  del  decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, recante «Proroga  dei  termini  in  materia
ambientale», convertito in legge, con modificazioni, dalla  legge  24
febbraio  2012,  n.  14,  la  Direzione  generale  della  tutela  del
territorio e delle risorse  idriche  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare puo' avvalersi  della  DigitPA
(ora Agenzia per l'Italia Digitale) per la verifica del funzionamento
tecnico del sistema, secondo  modalita'  stabilite  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare GAB/DEC/2012/107 del 18 maggio  2012,  che,  in
attuazione dell'art. 13, comma 3, del citato decreto-legge n. 216 del
2011, ha stabilito le modalita' con  cui  DigitPA  (ora  Agenzia  per
l'Italia Digitale) deve procedere alla  valutazione  dello  stato  di
efficienza,  efficacia  ed   adeguatezza   del   sistema   SISTRI   e
all'individuazione delle possibili linee evolutive; 
  Visto il «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al  decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
18 febbraio 2011, n.  52,  avente  ad  oggetto  «Regolamento  recante
istituzione  del  sistema  di  controllo  della  tracciabilita'   dei
rifiuti, ai sensi dell'art. 189, del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e successive  modifiche  e  integrazioni,  e  dell'art.
14-bis del decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102»,  adottato  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 25 maggio  2012,  n.  141,  che  ha  apportato  modifiche  e
integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente della  tutela  del
territorio e del mare 18 febbraio 2011,  n.  52  e,  in  particolare,
visto l'art. 1, lettera c), che ha prorogato dal 30 aprile 2012 al 30
novembre 2012 il termine per il pagamento dei contributi  dovuti  per
l'anno 2012 dai soggetti  obbligati  all'iscrizione  al  «Sistema  di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti» (in appresso SISTRI); 
  Visto il «Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  25  maggio
2012, n. 141, adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2012, n. 210; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese»,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  Considerato che l'art. 52, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n.
83 del 2012  ha  sospeso  fino  al  30  giugno  2013  il  termine  di
operativita' del SISTRI «allo scopo  di  procedere,  ai  sensi  degli
articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater,  e  21-quinquies  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, e successive  modifiche  ed  integrazioni,  alle
ulteriori verifiche amministrative e funzionali»  e  prevede  che  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare fissa
con decreto «il nuovo  termine  per  l'entrata  in  operativita'  del
Sistema SISTRI ...»; 
  Vista la relazione semestrale di «Verifica  del  funzionamento  del
sistema per la tracciabilita' dei rifiuti denominato SISTRI»  del  13
febbraio 2013, predisposta  dall'Agenzia  per  l'Italia  Digitale  ai
sensi degli articoli 1 e 2 del citato decreto ministeriale n. 107 del
18 maggio 2012; 
  Considerato che con detta relazione l'Agenzia per l'Italia Digitale
ritiene «... auspicabile un sollecito riavvio del  sistema  anche  in
considerazione  del  fatto  che  il  perdurare  della  inoperativita'
provoca un progressivo disallineamento delle  informazioni  contenute
nel sistema rispetto  alla  realta'  rappresentata  che  continua  ad
evolvere, rendendo sempre piu' crescente lo sforzo necessario per  il
ripristino dell'operativita'.» e sottolinea l'opportunita'  «...  che
il riavvio del sistema avvenga in modo  graduale,  in  modo  che  una
prima fase di esercizio, ristretta ad una porzione ridotta di utenti,
consenta di  verificare  il  comportamento  in  condizioni  reali  di
utilizzo e sia l'occasione per consolidare le procedure di erogazione
dei servizi e gli strumenti di diagnostica e monitoraggio,  necessari
per  tenere  sotto  controllo  il  sistema  nella   fase   di   piena
operativita'»; 
  Ritenuto, pertanto, di dover garantire il riavvio  progressivo  del
SISTRI  articolandolo  in  due  distinte  fasi,  rispettivamente   di
riallineamento  e  di  operativita',  con  riferimento   a   distinte
categorie dei soggetti obbligati; 
  Valutate  le  osservazioni  e  i  rilievi  delle  associazioni   di
categoria delle imprese obbligate all'iscrizione al SISTRI, acquisiti
nel corso della riunione convocata presso il Ministero dello sviluppo
economico in data 5 febbraio 2013; 
  Considerato che, al fine di rendere  piu'  efficace  l'operativita'
del sistema di controllo e gestione  dei  rifiuti,  e'  necessario  e
opportuno  garantire   la   partecipazione   attiva   delle   imprese
interessate sin dalla prima fase di riallineamento; 
  Considerato, altresi', che sin dalla prima fase  di  riallineamento
si rende necessario approfondire e individuare, ai predetti fini,  le
necessarie misure  di  razionalizzazione  e  di  semplificazione  del
SISTRI, con particolare riferimento all'anagrafica e  alle  modalita'
di trasmissione dei dati, senza alterare le esigenze e le funzioni di
controllo sulla produzione e gestione dei rifiuti in conformita' alla
disciplina comunitaria di settore; 
  Tenuto conto che, ai fini dell'operativita' del SISTRI, la fase  di
riallineamento deve garantire anche un congruo periodo di  tempo  per
la formazione degli addetti; 
  Considerato  che,  al  fine  di  corrispondere  a  quanto  indicato
dall'Agenzia per l'Italia  Digitale,  si  ritiene  opportuno  che  la
«prima fase di  esercizio,  ristretta  ad  una  porzione  ridotta  di
utenti» sia limitata ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi con
piu' di dieci dipendenti e a tutti gli altri  soggetti  che  compiono
operazioni di raccolta,  trasporto,  trattamento,  intermediazione  e
commercio  di  rifiuti  pericolosi,  in  quanto   rappresentano   una
significativa categoria di utenti del sistema SISTRI; 
  Tenuto conto che la progressiva entrata in operativita' del  SISTRI
comporta  che  per  il  medesimo  periodo  mantengono  efficacia  gli
obblighi e gli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; 
  Vista la nota della SELEX-SEMA in data 14 marzo 2013, acquisita  al
protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
nella medesima data con il n. 20860,  con  la  quale  detta  societa'
presta  il  proprio  assenso  alla  sospensione  del  pagamento   del
contributo SISTRI per l'anno 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Operativita' del SISTRI 
 
  1. Per i produttori iniziali di  rifiuti  speciali  pericolosi  con
piu' di dieci dipendenti e per gli enti e le imprese  che  gestiscono
rifiuti speciali pericolosi, individuati all'art. 3 comma 1,  lettere
c), d), e), f) g), h), del decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare del  18  febbraio  2011,  n.  52,  e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  il  termine   iniziale   di
operativita' del SISTRI e' fissato al 1 ottobre 2013. 
  2. Per gli altri enti o imprese obbligati all'iscrizione al  SISTRI
il termine iniziale di operativita' e' fissato al 3 marzo 2014. 
  3. Gli enti e le  imprese  di  cui  al  comma  2  possono  comunque
utilizzare il SISTRI su base volontaria dal termine  di  operativita'
di cui al comma 1.