Art. 2 1. L'art. 4 del decreto ministeriale 20609 del 22 dicembre 2010 e' sostituito dal seguente: «Art. 4. (Criteri di priorita'). - 1. Per le istanze relative alla categoria della lettera a) e della lettera b) la comparazione e' effettuata secondo i seguenti criteri: 1.1 Adeguatezza documentale (domanda, Relazione, Piano dei Costi e loro pertinenza economica, Tempistica) e chiarezza espositiva; 1.2. Ricaduta generale dell'intervento proposto in termini di diffusione sui consumatori; 1.3 Rilevanza internazionale del progetto; 1.4 Presentazione comune del progetto da parte di piu' Consorzi e/o Organismi a carattere associativo; 1.5 Iniziative di collaborazione fra soggetti proponenti (Consorzi e/o Organismi associativi). La Commissione tecnica di valutazione valutera' le proposte progettuali sulla base dei suddetti criteri, attribuendo un punteggio per ogni programma fino ad un valore massimo di 100 punti, come illustrato nella scheda di valutazione funzionale allegata al presente decreto e di cui ne fa parte integrante (all. A). Beneficiari del contributo saranno i programmi che avranno ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 70 su 100 (conditio sine qua non per l'indennita' tecnico-economica). La ripartizione dei fondi disponibili sara' effettuata dall'ufficio competente sulla base delle disponibilita' finanziarie dell'anno in corso, tenuto conto dei punteggi attribuiti dalla Commissione ai programmi presentati, in base all'ordine di graduatoria e in relazione agli importi stabiliti dall'art. 7 del decreto ministeriale 20609 del 22 dicembre 2010. Sara' cura dell' ufficio competente comunicare ad ogni partecipante il relativo giudizio espresso dalla Commissione.». Il presente decreto sara' inviato all'Organo di Controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito Internet di questa Amministrazione www.mpaaf.gov.it ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.