Art. 2 
 
  1. L'art. 4 del decreto ministeriale 20609 del 22 dicembre 2010  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 4. (Criteri di priorita'). - 1.  Per  le  istanze  relative
alla categoria della lettera a) e della lettera b) la comparazione e'
effettuata secondo i seguenti criteri: 
      1.1 Adeguatezza  documentale  (domanda,  Relazione,  Piano  dei
Costi  e  loro  pertinenza   economica,   Tempistica)   e   chiarezza
espositiva; 
      1.2. Ricaduta generale dell'intervento proposto in  termini  di
diffusione sui consumatori; 
      1.3 Rilevanza internazionale del progetto; 
      1.4 Presentazione comune del progetto da parte di piu' Consorzi
e/o Organismi a carattere associativo; 
      1.5  Iniziative  di  collaborazione  fra  soggetti   proponenti
(Consorzi e/o Organismi associativi). 
  La  Commissione  tecnica  di  valutazione  valutera'  le   proposte
progettuali sulla base dei suddetti criteri, attribuendo un punteggio
per ogni programma fino ad un  valore  massimo  di  100  punti,  come
illustrato  nella  scheda  di  valutazione  funzionale  allegata   al
presente decreto e di cui ne fa parte integrante (all. A). 
  Beneficiari del contributo saranno i programmi che avranno ottenuto
un punteggio maggiore o uguale a 70 su 100 (conditio sine qua non per
l'indennita' tecnico-economica). 
  La ripartizione dei fondi disponibili sara' effettuata dall'ufficio
competente sulla base delle disponibilita' finanziarie  dell'anno  in
corso, tenuto conto dei  punteggi  attribuiti  dalla  Commissione  ai
programmi  presentati,  in  base  all'ordine  di  graduatoria  e   in
relazione agli importi stabiliti dall'art. 7 del decreto ministeriale
20609 del 22 dicembre 2010. 
  Sara' cura dell' ufficio competente comunicare ad ogni partecipante
il relativo giudizio espresso dalla Commissione.». 
  Il presente decreto sara' inviato all'Organo di  Controllo  per  la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana e sul sito  Internet  di  questa  Amministrazione
www.mpaaf.gov.it  ed  entra  in  vigore  il   giorno   stesso   della
pubblicazione.