Art. 12 
 
                              Controlli 
 
  1. Il Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo  sport
- Ufficio per le politiche del turismo effettuera' idonei controlli a
campione  in  qualsiasi   momento,   anche   mediante   ispezioni   e
sopralluoghi, su un numero  non  inferiore  al  15%  delle  richieste
finanziate. I controlli riguarderanno in particolare il  mantenimento
dei requisiti e il corretto adempimento degli obblighi  previsti  dal
presente provvedimento e dal successivo bando. 
  2. Il Dipartimento puo' richiedere la collaborazione delle  regioni
per la verifica di  alcune  delle  attivita'  previste  dai  progetti
ammessi a finanziamento, qualora le medesime si svolgano  nell'ambito
territoriale di competenza. 
  3. Allo  svolgimento  delle  attivita'  di  controllo  si  provvede
nell'ambito dei  compiti  istituzionali,  nel  limite  delle  risorse
umane, finanziarie strumentali disponibili a legislazione vigente. 
    Roma, 8 gennaio 2013 
 
                                                   Il Ministro: Gnudi 

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2013 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 132