IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133; 
  Visto, in particolare, il comma 29, del  citato  art.  81,  con  il
quale si istituisce un Fondo speciale  destinato  al  soddisfacimento
delle   esigenze   prioritariamente   di    natura    alimentare    e
successivamente anche energetiche  e  sanitarie  dei  cittadini  meno
abbienti, e il comma 32, con il quale si dispone la  concessione,  ai
residenti di cittadinanza  italiana  che  versano  in  condizione  di
maggior  disagio  economico,  di  una  carta   acquisti   finalizzata
all'acquisto di generi  alimentari  e  al  pagamento  delle  bollette
energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico dello Stato; 
  Visto  l'art.  60  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,   n.   5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che: 
    al comma 1, stabilisce l'avvio di una sperimentazione nei  comuni
con piu' di 250.000 abitanti, al fine di favorire la diffusione della
carta acquisti, istituita dall'art. 81, comma 32,  del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, tra le fasce di popolazione in condizione  di
maggiore  bisogno,  anche  al  fine   di   valutarne   la   possibile
generalizzazione come strumento di contrasto alla poverta' assoluta; 
    al comma 2, affida ad un decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali,  da  adottare  di  concerto  con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire i  criteri  di
identificazione  dei  beneficiari  per   il   tramite   dei   Comuni;
l'ammontare della disponibilita' sulle  singole  carte  acquisto,  in
funzione del nucleo familiare; le modalita' con cui i comuni adottano
la carta acquisti; le caratteristiche del progetto personalizzato  di
presa in carico; la decorrenza della sperimentazione, la  cui  durata
non puo' superare i dodici mesi; i flussi informativi  da  parte  dei
Comuni sul cui territorio e' attivata la sperimentazione; 
    al comma 2-bis autorizza i Comuni, al  fine  di  incrementare  il
numero di soggetti beneficiari  della  carta  acquisti,  ad  adottare
strumenti   di   comunicazione   personalizzata   in   favore   della
cittadinanza. 
    al comma 3, fissa in 50 milioni di euro il limite  massimo  delle
risorse utilizzabili a valere sul Fondo di cui  al  citato  art.  81,
comma 29 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; 
    al comma 4  stabilisce  l'abrogazione  dei  commi  46,  47  e  48
dell'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225,  riguardanti
l'avvio di  una  sperimentazione  in  favore  degli  enti  caritativi
operanti nei comuni con piu'  di  250.000  abitanti,  finalizzata  ad
acquisire elementi di  valutazione  per  la  successiva  proroga  del
programma «carta acquisti». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445 recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia  e
delle finanze e del  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008,  emanato  ai  sensi
del citato art. 81, comma 33, del  decreto-legge  n.  112  del  2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
registrato  alla  Corte  dei  Conti  in  data  25  settembre  2008  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1º dicembre 2008, n. 281; 
  Visto il decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia  e
delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.
104376 del 7 novembre 2008, integrativo del citato decreto  n.  89030
del 16 settembre 2008, registrato alla Corte dei  Conti  in  data  14
novembre 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 dicembre  2008,
n. 281; 
  Visto il decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia  e
delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.
114467 dell'11 dicembre 2008, registrato alla Corte dei Conti in data
12 dicembre 2008, recante la disciplina e le modalita' di  versamento
dei contributi a  titolo  spontaneo  e  solidale  anche  di  soggetti
privati; 
  Visto il decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia  e
delle finanze e del  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali n. 15964 del  27  febbraio  2009,  integrativo  del
citato decreto n. 89030 del 16 settembre 2008, registrato alla  Corte
dei Conti in data 4 marzo 2009 e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
9 marzo 2009, n. 56; 
  Visto il decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia  e
delle finanze e del  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali n. 95416 del  30  novembre  2009,  integrativo  del
citato decreto n. 89030 del 16 settembre 2008, registrato alla  Corte
dei Conti in data  14  dicembre  2009  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2009, n. 300; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  soli  fini  del  presente  decreto  valgono   le   seguenti
definizioni: 
    a) «Sperimentazione»: la sperimentazione di cui all'art. 60,  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    b) «Comuni»: i comuni, in cui viene attuata  la  Sperimentazione,
con popolazione residente, secondo le rilevazioni Istat, superiore  a
250.000 abitanti, identificati nel seguente  elenco:  Bari,  Bologna,
Catania, Firenze, Genova,  Milano,  Napoli,  Palermo,  Roma,  Torino,
Venezia, Verona; 
    c) «Carta acquisti ordinaria»: la carta acquisti di cui  all'art.
81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito
con  modificazioni  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  con  le
caratteristiche di cui al decreto interdipartimentale  del  Ministero
dell'economia e delle finanze  e  del  Ministero  del  lavoro,  della
salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16  settembre  2008,  e
successive modificazioni; 
    d) «Carta acquisti  sperimentale»:  la  carta  acquisti,  di  cui
all'art. 60, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  con  le  specifiche
caratteristiche definite dal presente decreto; 
    e) «ISEE»: l'Indicatore della Situazione  Economica  Equivalente,
di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  109,  e  successive
integrazioni e modificazioni; 
    f) «Richiedente»: soggetto che effettua la  richiesta  al  Comune
della Carta acquisti sperimentale; 
    g) «Nucleo  Familiare  Beneficiario»:  il  nucleo  familiare  del
richiedente,  come  definito  ai   fini   ISEE,   selezionato   quale
beneficiario della Carta acquisti sperimentale; 
    h)  «Titolare»:  soggetto   componente   del   Nucleo   Familiare
Beneficiario cui e' intestata la Carta acquisti; 
    i) «Soggetto Attuatore»: l'Istituto  Nazionale  della  Previdenza
Sociale; 
    j) «Gestore  del  servizio»:  soggetto  incaricato  del  servizio
integrato di gestione delle carte acquisti e  dei  relativi  rapporti
amministrativi di cui al citato art. 81,  comma  35,  lett.  b),  del
decreto-legge n. 112 del 2008; 
    k) «Convenzione di gestione»: convenzione  per  la  gestione  del
servizio integrato relativo alla Carta Acquisti di cui  all'art.  81,
comma 35,  lett.  b),  del  decreto-legge  25  giugno  2008  n.  112,
stipulata tra il Dipartimento del Tesoro del Ministero  dell'economia
e delle finanze e il Gestore del servizio.