Art. 11 
 
 
                Misure di sicurezza e responsabilita' 
 
  1. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  Dipartimento  del
Tesoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e i  Comuni
adottano le misure di sicurezza previste dagli articoli 31 e seguenti
del  citato  decreto  legislativo  n.  196/2003  e   designano   come
incaricati  del  trattamento,  ai  sensi  dell'art.  30  del  decreto
legislativo stesso, le persone fisiche  di  cui  si  avvalgono  anche
operanti presso soggetti terzi, fornendo loro adeguate istruzioni sul
trattamento dei dati personali. 
  2. I flussi informativi tra Comuni, Soggetto  Attuatore  e  Gestore
del servizio di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), e agli  articoli
6 e 8, devono attuarsi  per  via  telematica  e  nel  rispetto  delle
disposizioni del codice in materia di protezione dei dati  personali.
In  ogni  caso  il  Soggetto  Attuatore  adotta,  sulla  base   delle
istruzioni fornite  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
Dipartimento del Tesoro, e dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, un proprio provvedimento concernente le misure di  sicurezza
per il trattamento dei dati personali di cui al presente decreto,  le
modalita' di trasmissione dei dati tra  lo  stesso  ed  i  Comuni,  i
livelli  e  le  modalita'  di   accesso   selettivo   ai   dati,   la
tracciabilita'  degli  accessi  e  i  termini  di  conservazione  dei
relativi dati, su conforme parere del Garante per la  protezione  dei
dati personali, entro tre mesi dall'entrata in  vigore  del  presente
decreto.