Art. 12 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. La Sperimentazione ha durata 12  mesi  a  decorrere  dalla  data
dell'accredito  del  primo  bimestre  relativo  alle  Carte  acquisti
sperimentali. 
  2. Per quanto non previsto dal  presente  decreto,  nell'attuazione
della Sperimentazione si applicano le disposizioni di cui l'art.  81,
comma 29 e seguenti,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
relativa disciplina attuativa. 
  3. Con uno o piu' provvedimenti del Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali, d'intesa con il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, sono regolate eventuali ulteriori modalita' operative  e  di
dettaglio utili all'attuazione della Sperimentazione. 
    Roma, 10 gennaio 2013 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Fornero          
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Grilli 

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, registro n. 4, foglio n. 199