Art. 3 Comuni 1. I Comuni destinatari della Sperimentazione: a) ai fini della selezione dei beneficiari a seguito di avviso pubblico, stilano una graduatoria, entro 120 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, dei nuclei familiari richiedenti il beneficio, secondo i criteri di cui all'art. 4; fermi restando tali criteri, la richiesta del beneficio potra' anche essere limitata all'ambito dei nuclei familiari gia' assistiti dai servizi del Comune in qualita' di utenti, individuati sulla base di precedenti avvisi pubblici o regolamenti relativi a politiche comunali aventi finalita' analoghe a quelle della Sperimentazione. A tal fine, anche attraverso l'utilizzo della base di dati Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE), possono adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza; b) in riferimento ai nuclei familiari presenti nella graduatoria di cui alla lettera a) verificano i requisiti di cui all'art. 4, comma 2, sulla base delle informazioni pertinenti e non eccedenti disponibili nei propri archivi e depurano la graduatoria dai richiedenti che risultano non soddisfare i requisiti. c) individuano nell'ambito dei Nuclei Familiari Beneficiari, mediante una procedura di selezione casuale, due gruppi, per il primo dei quali, pari ad almeno meta' e non oltre due terzi del totale dei Nuclei, predispongono un progetto personalizzato, volto al superamento della condizione di poverta', al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, con le caratteristiche di cui all'art. 6. Per i Nuclei per cui e' predisposto il progetto, l'adesione al medesimo rappresenta una condizione necessaria al godimento del beneficio, ai sensi dell'art. 7. I Nuclei Beneficiari per cui non e' predisposto il progetto di cui all'art. 6, costituiscono il gruppo di controllo ai fini della valutazione della Sperimentazione, al quale si affianca il gruppo di controllo, di cui alla lettera f), composto da non beneficiari della Carta acquisti sperimentale; il gruppo di controllo sia di nuclei di beneficiari che di non beneficiari accede all'ordinaria rete territoriale di interventi e servizi; d) ai fini della predisposizione e attuazione dei progetti di cui alla lettera precedente, attivano un sistema coordinato di interventi e servizi sociali con le seguenti caratteristiche: i) servizi di segretariato sociale per l'accesso; ii) servizio sociale professionale per la valutazione multidimensionale dei bisogni del Nucleo e la presa in carico; iii) equipe multidisciplinare, con l'individuazione di un responsabile del caso, opportunamente integrata con le competenze di cui alla lettera d), per l'attuazione del progetto con riferimento ai singoli Nuclei; iv) interventi e servizi per l'inclusione attiva, inclusi ove opportuno servizi comunali di orientamento al lavoro, assistenza educativa domiciliare, sostegno al reddito complementare al beneficio di cui all'art. 5, sostegno all'alloggio; e) ai medesimi fini di cui alla lettera precedente, promuovono accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione, nonche' con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla poverta', con particolare riferimento agli enti non profit; f) selezionano nell'ambito dei nuclei familiari non beneficiari della Carta acquisti sperimentale presi in carico dai propri servizi, ove possibile e secondo criteri e modalita' da stabilire d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un gruppo di controllo, composto da nuclei con caratteristiche analoghe a quelle di cui all'art. 4, commi 2 e 3, che affianca il gruppo di controllo di cui alla lettera c); g) stabiliscono ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 3, e con le modalita' ivi indicate, l'esclusione o la revoca dal beneficio in caso di mancata sottoscrizione del progetto personalizzato o di reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto medesimo da parte dei componenti dei Nuclei Familiari Beneficiari. Possono altresi' con proprio provvedimento stabilire la revoca del beneficio ai sensi dell'art. 4, comma 6. h) attivano flussi informativi, anche per il tramite di SGATE, secondo adeguate modalita' telematiche predisposte dal Soggetto attuatore entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel rispetto del provvedimento di cui all'art. 11, finalizzati all'attuazione della Sperimentazione e alla sua integrazione con gli interventi di cui il Comune e' titolare, ed in particolare: i) inviano al Soggetto attuatore, entro il termine di cui alla lettera a), la graduatoria dei nuclei familiari richiedenti, depurata ai sensi della lettera b), corredata della indicazione dei titolari e delle informazioni necessarie al fine della verifica dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; ii) ricevono dal Soggetto attuatore l'esito delle verifiche e quindi l'elenco dei Nuclei Familiari Beneficiari, redatto ai sensi dell'art. 4, comma 4; iii) inviano le informazioni sui progetti personalizzati di presa in carico, di cui all'art. 6, nonche' i questionari di cui all'art. 9, comma 6, somministrati ai Nuclei Familiari Beneficiari e al gruppo di controllo dei non beneficiari, di cui al comma 1, lettera f); iv) inviano altresi' le informazioni sulle politiche attivate nei confronti dei soggetti di cui al punto precedente ed eventuali ulteriori informazioni, finalizzate al monitoraggio e alla valutazione della Sperimentazione, mediante modelli predisposti dal Soggetto Attuatore, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali; v) ricevono dal Soggetto attuatore eventuali informazioni disponibili nei propri archivi inerenti i trattamenti di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale in corso di erogazione nei confronti dei componenti i Nuclei Familiari Beneficiari. vi) inviano i nominativi dei titolari nei cui riguardi e' stata disposta l'esclusione o la revoca dal beneficio. 2. Le attivita' di cui al comma precedente sono svolte dai Comuni nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente e nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati. 3. Nel caso entro il termine di cui al comma 1, lettera a), i Comuni non abbiano inviato la graduatoria dei nuclei familiari richiedenti il beneficio, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dal medesimo termine, sono definite le modalita' attraverso cui sono distribuite le Carte acquisti sperimentali nei relativi territori.