Art. 5 
 
 
                         Beneficio concesso 
 
  1.  Il  beneficio  e'  concesso  bimestralmente  in  ragione  della
numerosita' del Nucleo Familiare Beneficiario,  calcolata  escludendo
le persone a carico ai fini Irpef diverse dal coniuge  e  dai  figli,
secondo le modalita' di cui alla  Tabella  2,  parte  integrante  del
presente decreto. 
  2. Ai beneficiari della Sperimentazione e'  concesso,  per  ciascun
bimestre, l'importo unitario di cui alla Tabella 2,  previa  verifica
da parte del Soggetto Attuatore, preliminarmente al primo  accredito,
della  compatibilita'  delle  informazioni   acquisite   sui   Nuclei
Familiari con i requisiti di cui all'art. 4, comma 3. 
  3. Nel caso in cui nel Nucleo Familiare siano presenti uno  o  piu'
beneficiari  della  Carta  acquisti  ordinaria,  l'attribuzione   dei
benefici economici connessi alla Sperimentazione potra' avvenire solo
previa rinuncia  del  beneficiario/titolare,  per  il  periodo  della
Sperimentazione stessa,  ai  benefici  connessi  al  programma  Carta
Acquisti  ordinaria,  da  dichiarare  espressamente  nel  modulo   di
richiesta della Carta acquisti sperimentale.