Art. 6 
 
 
            I progetti personalizzati di presa in carico 
 
  1. I Comuni predispongono, per almeno meta' e non oltre i due terzi
dei Nuclei Familiari Beneficiari, un progetto personalizzato di presa
in carico, finalizzato al superamento della condizione  di  poverta',
al  reinserimento   lavorativo   e   all'inclusione   sociale.   Alla
realizzazione dei progetti personalizzati  i  Comuni  provvedono  con
risorse proprie,  nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziare disponibili a legislazione  vigente  e  nell'ambito  degli
equilibri  di  finanza  pubblica  programmati.  Le  informazioni  sul
progetto e sulla sua attuazione devono essere inviate telematicamente
mediante modelli predisposti dal Soggetto Attuatore, d'intesa con  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  sentito  il  Garante
per la protezione dei dati personali, secondo le modalita' di cui  ai
commi seguenti. 
  2. In riferimento all'avvio della Sperimentazione, le  informazioni
sui  progetti  devono  essere  inviate  entro  novanta  giorni  dalla
comunicazione  dell'avvenuto  accreditamento  del   1°   bimestre   e
riguardare: 
    a) risorse umane e professionalita' dedicate alla attuazione  del
progetto personalizzato di presa in carico; 
    b) valutazione dei bisogni; 
    c) indicazione degli obiettivi e dei  risultati  che  si  intende
raggiungere volti al superamento della  condizione  di  poverta',  al
reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale; 
    d) modalita' di attuazione della presa  in  carico  indicando  il
tipo di servizi e interventi sociali offerti dalla rete comunale; 
    e)  integrazione  con  interventi   e   servizi   forniti   dalle
amministrazioni competenti  in  materia  di  servizi  per  l'impiego,
tutela della salute e istruzione; 
    f) integrazione con interventi  e  servizi  forniti  da  soggetti
privati, con particolare riferimento agli enti non profit. 
  3. In riferimento  all'attuazione  del  progetto,  le  informazioni
devono essere  inviate  entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione
dell'avvenuto accreditamento del 4° bimestre e riguardare: 
    a) periodo cui si riferiscono le attivita'; 
    b) eventuali modifiche introdotte nei progetti personalizzati  in
riferimento agli elementi di cui al  comma  2,  nonche'  all'art.  7,
comma 2; 
    c) indicazione dei servizi e interventi erogati  nel  periodo  di
riferimento; 
    d) indicazione delle integrazioni  effettuate  con  interventi  e
servizi  forniti  dalle  amministrazioni  competenti  in  materia  di
servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione; 
    e)  indicazione  delle  eventuali  integrazioni  effettuate   con
interventi e servizi sociali forniti da altri soggetti  privati,  con
particolare riferimento agli enti non profit; 
    f) valutazione sintetica sull'andamento del programma, anche  con
riferimento alle condizionalita' di cui all'art. 7. 
  4.  In  riferimento  alla  conclusione  della  Sperimentazione,  le
medesime informazioni di cui al comma 3, devono essere inviate  entro
sessanta giorni dal termine della Sperimentazione. 
  5. L'invio delle informazioni, di cui ai commi 2 e  3,  riferite  a
ciascuna  Carta,  costituisce  condizione  necessaria  ai  successivi
accrediti. In assenza dell'invio delle  informazioni,  gli  accrediti
relativi ai bimestri successivi  per  le  Carte  interessate  saranno
sospesi.