Art. 8 
 
 
             Modalita' di consegna della Carta Acquisti) 
 
  1. Il Soggetto Attuatore, ricevuta, ai sensi dell'art. 3, comma  1,
lettera h), punto i), la graduatoria dei nuclei familiari richiedenti
il beneficio, verifica la compatibilita' delle informazioni acquisite
con i requisiti  di  cui  all'art.  4,  comma  3,  sulla  base  delle
informazioni  pertinenti  e  non  eccedenti  disponibili  nei  propri
archivi, anche avvalendosi dei collegamenti con i Comuni coinvolti  e
l'Anagrafe tributaria. Successivamente alle verifiche,  identifica  i
Nuclei Familiari Beneficiari e comunica per via telematica al Gestore
del servizio la disponibilita' da accreditare su ciascuna  carta,  in
applicazione dell'art. 5. 
  2.  Il  Gestore  del  servizio,  agendo   in   applicazione   della
Convenzione di gestione, sulla base delle disposizioni  ricevute  dal
Soggetto Attuatore, distribuisce le Carte acquisti  ai  titolari.  Le
Carte sono rilasciate con  disponibilita'  finanziaria,  relativa  al
primo bimestre, determinata  in  base  alla  numerosita'  del  Nucleo
Familiare ai sensi dell'art. 5, comma 1. Successivamente al  rilascio
delle Carte, il Gestore del servizio esegue gli accrediti periodici e
invia comunicazioni ai titolari. 
  3.  Il  Soggetto  Attuatore  si   riserva   di   procedere,   anche
successivamente all'accreditamento, alla verifica delle dichiarazioni
attestanti il possesso dei requisiti di  cui  all'art.  4,  comma  3,
nonche' alla sospensione della  disponibilita'  residua  della  Carta
Acquisti e all'eventuale disattivazione della Carta nel caso  di  non
conformita' ai requisiti. 
  4. Il Soggetto Attuatore stabilisce altresi' le modalita' con cui i
Comuni comunicano i provvedimenti di sospensione del beneficio di cui
all'art. 4, comma 6 e all'art. 7, comma 3. La sospensione e' efficace
a  partire  dal  bimestre  successivo  a  quello   della   data   del
provvedimento medesimo.