Art. 3 
 
  1. Il Sannio Consorzio Tutela Vini non puo' modificare  il  proprio
statuto e gli  eventuali  regolamenti  interni  senza  il  preventivo
assenso  del  Ministero  delle  politiche   agricole   alimentari   e
forestali. 
  2. Il Sannio Consorzio  Tutela  Vini  e'  tenuto  a  rispettare  la
previsione  in  base  alla  quale  tutti  i  regolamenti  interni  al
Consorzio di tutela  devono  essere  sottoposti  all'approvazione  di
questo  Ministero  e,  pertanto,  ad  inserire   espressamente   tale
previsione nello statuto alla prima Assemblea straordinaria utile. 
  3. Il Sannio Consorzio Tutela Vini e' tenuto a trasmettere a questo
Ministero, per l'approvazione di competenza, il  regolamento  interno
che individua le modalita' di ripartizione  delle  singole  quote  di
contributo annuale per le differenti categorie della filiera  e  che,
come previsto dallo statuto, sono valide  anche  per  individuare  le
modalita'  di  voto  dei   consorziati   all'interno   degli   organi
consortili, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.