Art. 3 1. Il Sannio Consorzio Tutela Vini non puo' modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 2. Il Sannio Consorzio Tutela Vini e' tenuto a rispettare la previsione in base alla quale tutti i regolamenti interni al Consorzio di tutela devono essere sottoposti all'approvazione di questo Ministero e, pertanto, ad inserire espressamente tale previsione nello statuto alla prima Assemblea straordinaria utile. 3. Il Sannio Consorzio Tutela Vini e' tenuto a trasmettere a questo Ministero, per l'approvazione di competenza, il regolamento interno che individua le modalita' di ripartizione delle singole quote di contributo annuale per le differenti categorie della filiera e che, come previsto dallo statuto, sono valide anche per individuare le modalita' di voto dei consorziati all'interno degli organi consortili, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.