Art. 4 
 
  1. L'incarico conferito con il presente decreto ha  durata  di  tre
anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto stesso. 
  2. L'incarico di cui  all'art.  2  del  presente  decreto  comporta
l'obbligo delle prescrizioni previste nel  presente  decreto  e  puo'
essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso  di
perdita dei requisiti previsti dal DM 16 dicembre 2010. 
  3. L'incarico di cui al citato  art.  2  del  presente  decreto  e'
automaticamente revocato qualora la  Commissione  europea  decida  la
cancellazione della protezione per  le  denominazioni  Aglianico  del
Taburno,  Falanghina  del  Sannio  e  Sannio,  ai   sensi   dell'art.
118-vicies, comma 4 secondo paragrafo. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 19 aprile 2013 
 
                                       Il direttore generale: Vaccari