Art. 3 
 
  1. Il Consorzio Botticino non puo' modificare il proprio statuto  e
gli eventuali regolamenti interni senza  il  preventivo  assenso  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
  2.  Il  Consorzio  Botticino  e'  tenuto  a  trasmettere  a  questo
Ministero, per l'approvazione di competenza, il  regolamento  interno
che individua la  ripartizione  delle  singole  quote  di  contributo
annuale per le differenti categorie della filiera ed  il  regolamento
interno  che  definisce  le  modalita'  di   voto   dei   consorziati
all'interno  degli   organi   consortili   entro   tre   mesi   dalla
pubblicazione del presente decreto.