Art. 3 1. Il Consorzio Botticino non puo' modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 2. Il Consorzio Botticino e' tenuto a trasmettere a questo Ministero, per l'approvazione di competenza, il regolamento interno che individua la ripartizione delle singole quote di contributo annuale per le differenti categorie della filiera ed il regolamento interno che definisce le modalita' di voto dei consorziati all'interno degli organi consortili entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.