Art. 5 
 
 
               Societa' di gestione «EXPO 2015 S.p.A.» 
 
  1. La Societa' di gestione «EXPO  2015  S.p.A.»  (di  seguito  EXPO
2015),  istituita  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 22 ottobre 2008, continua ad operare con il medesimo oggetto
sociale concernente lo svolgimento di  tutte  le  attivita'  indicate
nell'articolo 1, comma 3, ovvero di tutte le attivita' comunque utili
od opportune ai fini della realizzazione dell'evento EXPO Milano 2015
nonche' con il medesimo atto costitutivo e statuto della  EXPO  2015.
Eventuali modifiche dell'atto costitutivo  o  dello  statuto  possono
essere predisposte dal Commissario Unico  delegato  del  Governo  per
Expo Milano 2015 nel rispetto della normativa in materia di  societa'
per azioni. La EXPO 2015 ha sede in Milano. 
  2. In sede di costituzione sono soci fondatori della EXPO  2015  il
Ministero dell'economia e delle finanze,  il  comune  di  Milano,  la
regione Lombardia, la provincia di Milano e la Camera di commercio di
Milano, secondo le quote  stabilite  dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. Altri enti locali o  organismi  di  diritto  pubblico,
secondo le procedure previste dalla normativa vigente sulle  societa'
per azioni, possono aderire alla  Societa'  EXPO  2015  p.a.,  previa
definizione della rispettiva quota di  partecipazione  da  parte  del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  3. Il consiglio di amministrazione della EXPO 2015 e' formato da un
numero massimo di  cinque  componenti,  nominati  dall'assemblea  dei
soci. Per quanto attiene alla regione, alla provincia ed  al  comune,
nell'osservanza dei rispettivi ordinamenti,  dell'articolo  2449  del
codice civile e nell'ambito delle rispettive  competenze,  la  nomina
avviene su proposta dei presidenti della regione  Lombardia  e  della
provincia di  Milano  nonche'  del  Sindaco  di  Milano.  Lo  statuto
disciplina la scelta del Presidente del consiglio di amministrazione. 
  4. La Societa' EXPO 2015 p.a., nel rispetto degli  impegni  assunti
verso  il  BIE  dal  Governo  italiano  e  previsti  nel  dossier  di
candidatura, e successive modificazioni, nonche' nel  rispetto  della
normativa nazionale e comunitaria, realizza o fa realizzare le  opere
necessarie per la migliore riuscita di EXPO Milano 2015, salvo quanto
previsto dal comma 5, e organizza e gestisce l'EXPO Milano 2015. 
  5.  La  Societa'  EXPO  2015  p.a.  redige  il  piano   finanziario
dettagliato delle opere essenziali, nel rispetto di quanto  riportato
nel  dossier  di  candidatura  ad  eccezione  delle  opere   di   cui
all'articolo 6. 
  6. La Societa' EXPO 2015  p.a.  e'  direttamente  assegnataria  dei
finanziamenti  dei  soggetti  finanziatori,  salvo  quanto   previsto
dall'articolo 7. 
  7. La Societa' EXPO 2015 p.a.  redige,  alla  chiusura  dell'evento
EXPO Milano 2015,  un  rendiconto  finanziario  generale,  sottoposto
all'approvazione del Ministero dell'economia. 
  8. La Societa' EXPO 2015 p.a. stipula  i  contratti  relativi  alla
gestione operativa dell'evento e ne acquisisce i proventi, cosi' come
previsto nel dossier di candidatura e successive modificazioni. 
  9. La Societa' EXPO 2015 p.a.,  sulla  base  di  convenzioni,  puo'
anche avvalersi degli uffici  tecnici  e  amministrativi  degli  enti
pubblici interessati e puo' disporre  di  personale  comandato  dagli
stessi, nonche' puo' avvalersi degli enti fieristici, senza scopo  di
lucro, con sede in Lombardia e operativi a livello regionale, nei cui
organi direttivi vi siano rappresentanti designati dagli enti  locali
interessati, ovvero delle persone giuridiche da questi controllate. 
  10. La Societa' EXPO 2015 p.a., opera ed e' disciplinata secondo le
norme del diritto privato. Per  la  scelta  dei  suoi  contraenti  e'
soggetta  alla  disciplina  interna  e  comunitaria  vigente  per   i
procedimenti  a  evidenza  pubblica  e   si   puo'   avvalere   delle
disposizioni dettate dall'articolo 5, decreto-legge 26  aprile  2013,
n. 43. 
  11. Alle spese sostenute in vista dell'operativita' della  Societa'
Expo 2015 p.a si provvede mediante le risorse di cui all'articolo  7,
comma 1, ai sensi dello stesso comma.