Art. 4 
 
 
                            Funzionamento 
 
  1. Il "Comitato" si riunisce presso il Dipartimento per la  sanita'
veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per
la tutela della  salute,  di  norma  una  volta  ogni  due  mesi,  su
convocazione del Presidente o su richiesta motivata della maggioranza
dei Direttori generali degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali. 
  2. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, e' recapitato
ai componenti e ai partecipanti del "Comitato" almeno  cinque  giorni
prima della seduta, anche per posta elettronica. 
  3. Le sedute del "Comitato" sono valide se e'  presente  almeno  la
meta' dei componenti. Qualora non sia raggiunto il numero legale  per
la validita' della seduta, il Presidente  procede  ad  aggiornare  la
riunione ad altra data. 
  4. Il " Comitato"  acquisisce  le  valutazioni  dei  rappresentanti
regionali, qualora  richieste  dal  Comitato  stesso  o  dai  singoli
rappresentanti, sugli argomenti posti all'ordine del giorno. 
  5. Le funzioni di segreteria del "  Comitato"  sono  svolte  da  un
funzionario amministrativo, in servizio presso il Dipartimento per la
sanita'  veterinaria,  della  sicurezza  alimentare  e  degli  organi
collegiali per la tutela della salute. Della seduta  di  riunione  e'
redatto verbale. I verbali del "Comitato",  redatti  dal  segretario,
sono sottoscritti dal presidente e dal segretario  ed  approvati  dai
componenti. 
  6.  L'ordine  dei  lavori  del  "Comitato"   viene   definito   dal
presidente, anche sulla base delle proposte dei componenti.