Art. 2 Quantificazione della prestazione La prestazione consiste nella liquidazione in unica soluzione dell'indennita' mensile ASpI o mini-ASpI, per un numero di mensilita' pari a quelle spettanti e non ancora percepite. La liquidazione della prestazione e' effettuata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale secondo le modalita' di cui al presente decreto. Le prestazioni corrispondenti alla liquidazione in un'unica soluzione delle mensilita' spettanti e non ancora percepite dell'indennita' ASpI o mini-ASpI sono in ogni caso riconosciute, ai sensi dell'art. 2, comma 19, della citata legge n. 92 del 2012, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.