Art. 2 
 
 
                  Quantificazione della prestazione 
 
  La prestazione  consiste  nella  liquidazione  in  unica  soluzione
dell'indennita' mensile ASpI o mini-ASpI, per un numero di mensilita'
pari a quelle spettanti e non ancora percepite. La liquidazione della
prestazione e' effettuata dall'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale secondo le modalita' di cui al presente decreto. 
  Le  prestazioni  corrispondenti  alla  liquidazione   in   un'unica
soluzione  delle  mensilita'  spettanti  e   non   ancora   percepite
dell'indennita' ASpI o mini-ASpI sono in ogni caso  riconosciute,  ai
sensi dell'art. 2, comma 19, della citata legge n. 92 del  2012,  nel
limite massimo complessivo di 20 milioni di euro annui  per  ciascuno
degli anni 2013, 2014 e 2015.