Art. 3 
 
 
                  Domanda, relativa documentazione 
                   ed erogazione della prestazione 
 
  I lavoratori che intendono avvalersi della  liquidazione  in  unica
soluzione della prestazione di  cui  all'art.  2  devono  trasmettere
telematicamente all'INPS  domanda  recante  la  specificazione  circa
l'attivita' da intraprendere o da sviluppare, secondo le  indicazioni
fornite dall'Istituto medesimo. 
  L'istanza dovra' essere corredata dalla documentazione  comprovante
ogni elemento che attesti l'assunzione di iniziative finalizzate allo
svolgimento dell'attivita' che da' titolo ai sensi di quanto disposto
dall'art. 1. Nei casi in cui, per l'esercizio di tale attivita',  sia
richiesta  specifica  autorizzazione  ovvero   iscrizione   ad   albi
professionali o di categoria, dovra' essere documentato  il  rilascio
dell'autorizzazione  ovvero  l'iscrizione  agli  albi  medesimi.  Per
quanto concerne  l'attivita'  di  lavoro  associato  in  cooperativa,
dovra' essere documentata l'avvenuta iscrizione della cooperativa nel
registro  delle  societa'  presso  il   tribunale,   competente   per
territorio, nonche' nell'Albo nazionale degli enti cooperativi. 
  In tutte le ipotesi di fruizione dell'indennita' ASpI o  mini-ASpI,
se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa  gia'  esistente  o
partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri, ai
sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 3 aprile  2001,  n.  142,  un
rapporto di lavoro subordinato, la liquidazione della prestazione per
le  mensilita'  spettanti  ma  non  ancora  percepite  compete   alla
cooperativa o  deve  essere  conferita  dal  lavoratore  al  capitale
sociale della cooperativa. 
  All'istanza di cui al presente articolo e' attribuito un numero  di
protocollo informatico, anche ai fini del rispetto del limite di  cui
all'ultimo periodo dell'art. 2.