Art. 3 Domanda, relativa documentazione ed erogazione della prestazione I lavoratori che intendono avvalersi della liquidazione in unica soluzione della prestazione di cui all'art. 2 devono trasmettere telematicamente all'INPS domanda recante la specificazione circa l'attivita' da intraprendere o da sviluppare, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto medesimo. L'istanza dovra' essere corredata dalla documentazione comprovante ogni elemento che attesti l'assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attivita' che da' titolo ai sensi di quanto disposto dall'art. 1. Nei casi in cui, per l'esercizio di tale attivita', sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione ad albi professionali o di categoria, dovra' essere documentato il rilascio dell'autorizzazione ovvero l'iscrizione agli albi medesimi. Per quanto concerne l'attivita' di lavoro associato in cooperativa, dovra' essere documentata l'avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle societa' presso il tribunale, competente per territorio, nonche' nell'Albo nazionale degli enti cooperativi. In tutte le ipotesi di fruizione dell'indennita' ASpI o mini-ASpI, se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa gia' esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, un rapporto di lavoro subordinato, la liquidazione della prestazione per le mensilita' spettanti ma non ancora percepite compete alla cooperativa o deve essere conferita dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa. All'istanza di cui al presente articolo e' attribuito un numero di protocollo informatico, anche ai fini del rispetto del limite di cui all'ultimo periodo dell'art. 2.