Art. 2 Modalita' e termini di trasmissione 1. Per la validita' della comunicazione, i comuni, entro il termine perentorio a pena di decadenza del 15 ottobre 2013, sono tenuti a trasmettere la certificazione di cui all'art. 1, esclusivamente con modalita' telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario.