Art. 5 
 
                  Monitoraggio e verifiche a regime 
 
  Alla  verifica  del  soddisfacimento  degli  obiettivi  di  cui  ai
precedenti articoli provvede il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del
trasporto pubblico locale istituito ai sensi dell'art. 1,  comma  300
della legge 244/2007. 
  A tal fine le regioni, entro  il  15  giugno  di  ciascun  anno,  a
partire dall'anno 2014, trasmettono al Ministero delle Infrastrutture
ed all'Osservatorio i risultati della attivita'  di  riprogrammazione
dei servizi effettuata nell'anno precedente sull'intero comparto  del
TPL e del servizio ferroviario regionale al fine  del  raggiungimento
degli obiettivi di cui all'art. 1. 
  Lo 0,025% delle quote spettanti alle regioni  a  valere  sul  Fondo
nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri  per  il
trasporto  pubblico  locale,  ai  sensi  degli  articoli  2  e  3  e'
accantonato annualmente per essere  destinato  alla  creazione  della
banca dati ed al sistema informativo pubblico nelle  diverse  istanze
centrali  e  periferiche   regionali   necessari   al   funzionamento
dell'Osservatorio di cui al comma 1.