Art. 12 
 
 
Valutazione dei soggetti beneficiari finali e  dei  finanziamenti  da
                    ricomprendere nel portafoglio 
 
  1.  I  soggetti  richiedenti  di  cui  all'art.  6  effettuano   la
valutazione in ordine alla ammissibilita' del  soggetto  beneficiario
finale e del finanziamento alla garanzia del Fondo di cui al presente
decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 2.  In  particolare,  i
soggetti richiedenti attestano: 
    a) il possesso, da parte del  soggetto  beneficiario  finale  che
richiede il finanziamento, dei  requisiti,  soggettivi  e  oggettivi,
previsti dalle vigenti Disposizioni operative del Fondo per l'accesso
alla garanzia, attraverso la verifica: 
      1) dei parametri dimensionali di micro, piccola e media impresa
di cui all'Allegato n. 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008; 
      2) dell'ammissibilita' del settore di  attivita'  economica  in
cui opera il soggetto beneficiario finale all'intervento del Fondo; 
    b)  la  rispondenza  delle  finalita'   e   caratteristiche   del
finanziamento richiesto dal soggetto beneficiario finale  rispetto  a
quanto previsto all'art. 5; 
    c) il merito di credito  del  soggetto  beneficiario  finale  che
richiede  il  finanziamento  ai  fini  della   sua   inclusione   nel
portafoglio, assicurando che siano soddisfatti i modelli di  scoring,
e  relativa  metodologia  di  applicazione,  previsti  dalle  vigenti
Disposizioni operative del Fondo. 
  2. Le ulteriori attivita' di  valutazione  previste  dalle  vigenti
Disposizioni operative del  Fondo  non  riportate  al  comma  1,  ivi
compresi la determinazione dell'intensita' di aiuto di  cui  all'art.
10, la verifica in ordine al rispetto del limite di  importo  massimo
garantito dal Fondo per singolo soggetto beneficiario finale  nonche'
delle  intensita'  massime  di   aiuto   previste   dalla   normativa
comunitaria in materia di aiuti di Stato, sono svolte dal Gestore del
Fondo.