Art. 12 Valutazione dei soggetti beneficiari finali e dei finanziamenti da ricomprendere nel portafoglio 1. I soggetti richiedenti di cui all'art. 6 effettuano la valutazione in ordine alla ammissibilita' del soggetto beneficiario finale e del finanziamento alla garanzia del Fondo di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 2. In particolare, i soggetti richiedenti attestano: a) il possesso, da parte del soggetto beneficiario finale che richiede il finanziamento, dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti dalle vigenti Disposizioni operative del Fondo per l'accesso alla garanzia, attraverso la verifica: 1) dei parametri dimensionali di micro, piccola e media impresa di cui all'Allegato n. 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008; 2) dell'ammissibilita' del settore di attivita' economica in cui opera il soggetto beneficiario finale all'intervento del Fondo; b) la rispondenza delle finalita' e caratteristiche del finanziamento richiesto dal soggetto beneficiario finale rispetto a quanto previsto all'art. 5; c) il merito di credito del soggetto beneficiario finale che richiede il finanziamento ai fini della sua inclusione nel portafoglio, assicurando che siano soddisfatti i modelli di scoring, e relativa metodologia di applicazione, previsti dalle vigenti Disposizioni operative del Fondo. 2. Le ulteriori attivita' di valutazione previste dalle vigenti Disposizioni operative del Fondo non riportate al comma 1, ivi compresi la determinazione dell'intensita' di aiuto di cui all'art. 10, la verifica in ordine al rispetto del limite di importo massimo garantito dal Fondo per singolo soggetto beneficiario finale nonche' delle intensita' massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, sono svolte dal Gestore del Fondo.