Art. 17 Monitoraggio 1. I soggetti richiedenti di cui all'art. 6 trasmettono al Gestore del Fondo, con cadenza periodica e tramite strumenti informatici, secondo modalita' e termini previsti dalle Disposizioni operative del Fondo di cui all'art. 18, comma 3, i dati relativi all'andamento dei portafogli di finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo. 2. La mancata trasmissione al Gestore del Fondo dei dati e delle informazioni in ordine all'andamento del portafoglio di finanziamenti assistito dalla garanzia del Fondo, secondo le modalita' e i termini previsti dalle Disposizioni operative del Fondo, e' sanzionata, con provvedimento del Comitato di gestione, con riferimento a ciascuna mancata trasmissione, con il versamento di una somma pari al 50% (cinquanta percento) dell'importo della commissione di cui all'art. 16. In caso di mancato versamento degli importi dovuti, oltre agli interessi e alle maggiorazioni richiesti ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Gestore del Fondo provvede con l'iscrizione a ruolo esattoriale ai sensi del medesimo art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 3. Il Gestore del Fondo effettua un costante monitoraggio sull'andamento dei portafogli di finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo e riferisce periodicamente al Comitato di gestione. 4. Il Comitato di gestione trasmette alla Direzione Generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali del Ministero, con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, una specifica relazione avente ad oggetto l'analisi dell'andamento dei portafogli di finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo.