Art. 17 
 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. I soggetti richiedenti di cui all'art. 6 trasmettono al  Gestore
del Fondo, con cadenza periodica  e  tramite  strumenti  informatici,
secondo modalita' e termini previsti dalle Disposizioni operative del
Fondo di cui all'art. 18, comma 3, i dati relativi all'andamento  dei
portafogli di finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo. 
  2. La mancata trasmissione al Gestore del Fondo dei  dati  e  delle
informazioni in ordine all'andamento del portafoglio di finanziamenti
assistito dalla garanzia del Fondo, secondo le modalita' e i  termini
previsti dalle Disposizioni operative del Fondo, e'  sanzionata,  con
provvedimento del Comitato di gestione, con  riferimento  a  ciascuna
mancata trasmissione, con il versamento di  una  somma  pari  al  50%
(cinquanta percento) dell'importo della commissione di  cui  all'art.
16. In caso di mancato versamento degli importi  dovuti,  oltre  agli
interessi e alle maggiorazioni richiesti ai  sensi  dell'art.  9  del
decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123,  il  Gestore  del  Fondo
provvede con l'iscrizione a ruolo esattoriale ai sensi  del  medesimo
art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123  e  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  3.  Il  Gestore  del  Fondo  effettua  un   costante   monitoraggio
sull'andamento  dei  portafogli  di  finanziamenti  assistiti   dalla
garanzia  del  Fondo  e  riferisce  periodicamente  al  Comitato   di
gestione. 
  4. Il Comitato di gestione trasmette alla  Direzione  Generale  per
l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali del  Ministero,  con
cadenza semestrale, entro il 31 gennaio e il  31  luglio  di  ciascun
anno,  una  specifica   relazione   avente   ad   oggetto   l'analisi
dell'andamento  dei  portafogli  di  finanziamenti  assistiti   dalla
garanzia del Fondo.