Art. 9 
 
 
                           Controgaranzia 
 
  1. Nel caso di controgaranzia, il Fondo  interviene  concedendo  la
propria garanzia al confidi che, in relazione  a  un  portafoglio  di
finanziamenti, rilascia la garanzia di primo livello  in  favore  del
soggetto finanziatore con le seguenti modalita': 
    a) mediante versamento di un cash collateral, per un importo  non
inferiore all'1,25% (unovirgolaventicinque  percento)  dell'ammontare
del portafoglio di finanziamenti, ovvero  all'1,5%  (unovirgolacinque
percento) nel caso di portafogli aventi ad oggetto i finanziamenti di
cui all'art. 7, comma 3, lettera b), e 
    b) attraverso protezione del credito di tipo  personale,  per  un
importo non superiore al  5%  (cinque  percento)  dell'ammontare  del
medesimo portafoglio di finanziamenti, ovvero al  6%  (sei  percento)
nel caso di portafogli aventi  ad  oggetto  i  finanziamenti  di  cui
all'art. 7, comma 3, lettera b). 
  2. L'intervento del  Fondo  di  cui  al  comma  1  e'  a  copertura
integrale dell'importo della garanzia di  cui  alla  lettera  b)  del
comma 1. 
  3. La  garanzia  concessa  al  soggetto  finanziatore  dal  confidi
richiedente e dal Fondo a fronte delle prime perdite  registrate  dal
portafoglio di finanziamenti non puo' superare complessivamente l'80%
(ottanta percento) dell'importo della  tranche  junior  del  medesimo
portafoglio, entro i limiti di cui al comma 1. 
  4. Ai fini dell'accesso  al  Fondo,  il  confidi  richiedente  deve
allegare alla richiesta di garanzia di cui all'art.  11  un  accordo,
sottoscritto dal confidi richiedente, dal soggetto  finanziatore  che
si  impegna  ad  erogare  i  finanziamenti   da   ricomprendere   nel
portafoglio, nonche' da  eventuali  enti  od  organismi,  pubblici  o
privati, che intendono partecipare alla operazione di costruzione del
portafoglio. Nell'accordo sono  compiutamente  definiti  gli  aspetti
tecnici e finanziari relativi alla proposta operazione di costruzione
del portafoglio di finanziamenti. 
  5. Entro 30 giorni dalla  delibera  del  Comitato  di  gestione  di
accoglimento della richiesta di garanzia del Fondo, il confidi  versa
presso il soggetto finanziatore il cash collateral.