Art. 9 Controgaranzia 1. Nel caso di controgaranzia, il Fondo interviene concedendo la propria garanzia al confidi che, in relazione a un portafoglio di finanziamenti, rilascia la garanzia di primo livello in favore del soggetto finanziatore con le seguenti modalita': a) mediante versamento di un cash collateral, per un importo non inferiore all'1,25% (unovirgolaventicinque percento) dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero all'1,5% (unovirgolacinque percento) nel caso di portafogli aventi ad oggetto i finanziamenti di cui all'art. 7, comma 3, lettera b), e b) attraverso protezione del credito di tipo personale, per un importo non superiore al 5% (cinque percento) dell'ammontare del medesimo portafoglio di finanziamenti, ovvero al 6% (sei percento) nel caso di portafogli aventi ad oggetto i finanziamenti di cui all'art. 7, comma 3, lettera b). 2. L'intervento del Fondo di cui al comma 1 e' a copertura integrale dell'importo della garanzia di cui alla lettera b) del comma 1. 3. La garanzia concessa al soggetto finanziatore dal confidi richiedente e dal Fondo a fronte delle prime perdite registrate dal portafoglio di finanziamenti non puo' superare complessivamente l'80% (ottanta percento) dell'importo della tranche junior del medesimo portafoglio, entro i limiti di cui al comma 1. 4. Ai fini dell'accesso al Fondo, il confidi richiedente deve allegare alla richiesta di garanzia di cui all'art. 11 un accordo, sottoscritto dal confidi richiedente, dal soggetto finanziatore che si impegna ad erogare i finanziamenti da ricomprendere nel portafoglio, nonche' da eventuali enti od organismi, pubblici o privati, che intendono partecipare alla operazione di costruzione del portafoglio. Nell'accordo sono compiutamente definiti gli aspetti tecnici e finanziari relativi alla proposta operazione di costruzione del portafoglio di finanziamenti. 5. Entro 30 giorni dalla delibera del Comitato di gestione di accoglimento della richiesta di garanzia del Fondo, il confidi versa presso il soggetto finanziatore il cash collateral.