Art. 2 
 
  I. il Ministro senza portafoglio per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie, dott. Graziano Delrio (di seguito  denominato  «Ministro»)
e' delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo,
di promozione di iniziative, anche normative, di esercizio coordinato
e coerente dei poteri e rimedi previsti  in  caso  di  inerzia  o  di
inadempienza, di vigilanza e verifica, nonche'  ogni  altra  funzione
attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei
ministri,  fatte  salve  le  competenze  del  Ministro  dell'interno,
relativamente a tutte le materie che riguardano le seguenti aree: 
    a) cura dell'azione di Governo in  materia  di  rapporti  con  il
sistema delle autonomie, anche al fine di  individuare  modalita'  di
efficiente svolgimento dei servizi; 
    b)  agevolazione  della  collaborazione  tra  Stato,  regioni  ed
autonomie locali, nonche' del coordinamento dei rapporti diretti  tra
le regioni e le istituzioni comunitarie, fatte  salve  le  competenze
del Ministro per gli affari europei; 
    c) promozione delle iniziative nell'ambito dei rapporti tra Stato
e sistema delle autonomie ed  esercizio  coordinato  e  coerente  dei
poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza,  anche
ai fini dell'esercizio del potere  sostitutivo  del  Governo  di  cui
all'art. 120 della Costituzione  e  agli  articoli  137  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 19-bis della legge 11  febbraio
1992, n. 157;  iniziativa  normativa,  in  raccordo  con  i  Ministri
interessati,  in  materia  di  servizi   pubblici   locali,   nonche'
monitoraggio e impulso alla relativa attuazione; 
    d) esame delle leggi  regionali  e  provinciali  e  questioni  di
legittimita' costituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art.  127
della Costituzione; conflitti di attribuzione tra Stato e regioni  ai
sensi e per gli effetti dell'art. 134 della  Costituzione;  questioni
di legittimita'  costituzionale  sugli  Statuti  regionali  ai  sensi
dell'art. 123 della Costituzione;  partecipazione  alle  funzioni  di
controllo  della  spesa  sanitaria;  collaborazione  con  i  Ministri
competenti  per  settore  ai  fini  dell'individuazione   di   azioni
coordinate del Governo con il sistema della autonomie per l'esame  in
sede di Conferenza; 
    e) azione di Governo inerente ai rapporti con  le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  anche  relativamente  ai
rapporti tra  queste  e  gli  enti  locali,  nonche'  il  particolare
procedimento per le impugnative delle leggi regionali e  provinciali,
conseguenti all'applicazione dell'art. 97 dello Statuto  speciale  di
autonomia della regione Trentino-Alto Adige; 
    f)  elaborazione  di  provvedimenti  di   natura   normativa   ed
amministrativa concernenti le  regioni  e  le  province  autonome  di
Trento e Bolzano, anche con riguardo alle norme di  attuazione  degli
Statuti; 
    g) minoranze linguistiche  e  territori  di  confine  e  relativa
iniziativa legislativa; 
    h) compimento di atti dovuti in sostituzione di organi  regionali
inadempienti nell'esercizio di funzioni delegate o comunque conferite
ai sensi della legge 15  marzo  1997,  n.  59,  dell'art.  118  della
Costituzione ed in attuazione di obblighi  comunitari,  definendo  le
relative proposte in collaborazione con  i  Ministri  competenti  per
settore; 
    i) attivita' dei rappresentanti dello Stato per i rapporti con il
sistema delle autonomie,  nelle  regioni  a  statuto  ordinario,  dei
Commissari di Governo e  delle  corrispondenti  rappresentanze  dello
Stato nelle regioni a Statuto speciale e nelle province  autonome  di
Trento e Bolzano, inerenti alla dipendenza funzionale di cui all'art.
4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, anche  ai
fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10 della  legge  5
giugno 2003, n. 131, nelle materie  di  competenza,  fatte  salve  le
competenze del Ministro  dell'interno,  nonche'  i  relativi  profili
organizzativo, logistico, funzionale e di programmazione finanziaria;
supporto all'emanazione di  direttive  generali  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui all'art. 6, comma 1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, per  le  parti  di
interesse regionale; 
    l) rapporti con i Comitati  interministeriali  e  con  gli  altri
organi  collegiali  istituiti  presso  amministrazioni  statali,   le
determinazioni dei quali incidono  su  competenze  e  funzioni  delle
autonomie, verificandone e promuovendone l'attuazione  coordinata  da
parte  di  amministrazioni  statali,  enti  pubblici  e  societa'   a
partecipazione pubblica; partecipazione  alla  Conferenza  permanente
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  ed  al  Consiglio
generale degli italiani all'estero, con riferimento alle funzioni  di
cui all'art. 17, comma 6 della legge 18 giugno 1998, n. 198, inerenti
all'indicazione delle linee programmatiche per la realizzazione delle
politiche delle regioni per le comunita' italiane all'estero; 
    m) valutazione, definizione  e  raccordo  delle  attivita'  delle
regioni di rilievo internazionale e comunitario; 
    n) partecipazione ai lavori del Consiglio  d'Europa  e  dei  suoi
organismi, in materia di autonomie regionali; 
    o) atti relativi  alle  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento
dell'attivita'  amministrativa  nelle  regioni,  ove   sia   previsto
l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    p) azioni governative, anche normative, dirette alla salvaguardia
ed alla valorizzazione delle zone montane di cui  all'art.  44  della
Costituzione, qualificabili anche come  interventi  speciali  per  la
montagna, di natura territoriale, economica, sociale e culturale,  ai
sensi dell'art. 1  della  legge  31  gennaio  1994,  n.  97,  nonche'
proposta dei criteri di  ripartizione  del  Fondo  nazionale  per  la
montagna  ai  sensi  dell'art.  2  della   legge   citata;   problemi
concernenti le piccole isole, comprese le azioni  governative,  anche
normative, dirette anche agli interventi di cui all'art. 2, comma 41,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni; 
    q) promozione di formule di coordinamento dei rapporti tra  Stato
e sistema  delle  autonomie  anche  ai  fini  del  raggiungimento  di
accordi, nonche' delle intese di cui all'art. 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131; 
    r) supporto conoscitivo alle regioni anche' per  l'individuazione
delle modalita'  per  l'esercizio  associato  delle  funzioni  e  dei
servizi e relative iniziative legislative, nonche'.  d'intesa  con  i
Ministri interessati, iniziative nell'ambito del  PON  «Governance  e
azioni di sistema» relative alla cooperazione  interistituzionale  ed
alla capacita' negoziale del sistema delle autonomie; 
    s)  attivita'  anche  normative   connesse   all'attuazione   del
federalismo;  cura  della  realizzazione  delle  maggiori  forme   di
autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione; 
    t) attuazione, in raccordo con il  Ministro  dell'interno,  delle
norme  costituzionali  in  materia  di  autonomie  territoriali,  con
particolare riferimento al loro assetto, alle province,  alle  citta'
metropolitane e alle forme associative dei Comuni; 
    u) coordinamento dei tavoli interistituzionali con le  regioni  e
gli enti locali ai fini dell'adozione di provvedimenti aventi valenza
generale; 
    v) ogni tipo di raccordo con le  autonomie  per  lo  sviluppo  in
senso federale dell'ordinamento, ivi compresa la  cura  dei  rapporti
con gli organi di  coordinamento  delle  presidenze  delle  assemblee
degli enti territoriali, per quanto attiene  alle  medesime  funzioni
delegate. 
  2. Il Ministro e' altresi' delegato ad esercitare  le  funzioni  in
materia di: 
    a) convocazione e presidenza della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano e della Conferenza Unificata, di cui al  decreto  legislativo
28 agosto 1997, n.  281,  e  regolamentazione  dell'organizzazione  e
funzionamento delle relative segreterie; 
    b)  copresidenza  della  sessione  comunitaria  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art.  17  della  legge  4
febbraio 2005, n. 11, e all'art. 5 del decreto legislativo 28  agosto
1997, n. 281, al fine di raccordare le linee della politica nazionale
relative all'elaborazione  degli  atti  comunitari  con  le  esigenze
rappresentate dalle autonomie territoriali  e  relativa  convocazione
d'intesa con il Ministro per gli affari europei; 
    c) convocazione e presidenza della Conferenza permanente  per  il
coordinamento della finanza pubblica,  di  cui  agli  articoli  33  e
seguenti del decreto legislativo 6  maggio  2011,  n.  68,  istituita
nell'ambito della Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. 
  3. Il Ministro e' altresi' delegato a: 
    a) definire  iniziative,  anche  a  livello  normativo,  inerenti
all'attuazione o riformulazione ed aggiornamento  del  capo  I  della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti ad  esso  conseguenti,
con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.
112, nonche' al monitoraggio sulla sua attuazione; 
    b) promuovere iniziative per  la  introduzione  di  strumenti  di
conciliazione tra Stato, regioni e province autonome, con particolare
riguardo alle attivita' di mediazione dei conflitti e del contenzioso
costituzionale. 
  4.  Il  Ministro,  in  qualita'  di  Presidente  della   Conferenza
unificata, partecipa alla Commissione  permanente  per  l'innovazione
tecnologica nelle regioni e negli enti locali, di  cui  all'art.  14,
comma 3-bis, del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  ed  in
raccordo con il  Ministro  delegato  all'innovazione,  provvede  alla
realizzazione degli interventi di cui all'art. 1,  comma  893,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.