Art. 3 
 
  1. Il Ministro e' altresi' delegato a: 
    a) nominare i componenti  delle  Commissioni  paritetiche  per  i
rapporti Stato-regioni e designare  rappresentanti  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri in organi, commissioni,  comitati,  gruppi
di lavoro ed altri  organismi  di  studio,  tecnico-amministrativi  e
consultivi, operanti nelle aree oggetto del presente  decreto  presso
altre amministrazioni ed istituzioni; 
    b) costituire commissioni di studio  e  consulenza  e  gruppi  di
lavoro nelle materie oggetto del presente decreto; 
    e) provvedere  nelle  predette  aree  ad  intese  e  concerti  di
competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri necessari  per
le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni. 
  2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto  il
Ministro  si  avvale,  in  relazione  alle   specifiche   competenze,
dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano
nonche' del Dipartimento per gli affari regionali, il  turismo  e  lo
sport, ad eccezione dell'Ufficio per lo Sport e dell'Ufficio  per  le
politiche del Turismo.