Art. 3 1. Il Ministro e' altresi' delegato a: a) nominare i componenti delle Commissioni paritetiche per i rapporti Stato-regioni e designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle aree oggetto del presente decreto presso altre amministrazioni ed istituzioni; b) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto; e) provvedere nelle predette aree ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni. 2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto il Ministro si avvale, in relazione alle specifiche competenze, dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonche' del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, ad eccezione dell'Ufficio per lo Sport e dell'Ufficio per le politiche del Turismo.