Art. 2 
 
 
         Istituzione dell'elenco e condizioni di iscrizione 
 
  1. L'elenco e' unico ed e'  articolato  in  sezioni  corrispondenti
alle attivita' indicate dall'art. 1,  comma  53,  della  legge  e  in
quelle ulteriori eventualmente individuate con le modalita' di cui al
comma 54 del predetto art. 1. 
  2. L'iscrizione negli elenchi e' volontaria  ed  e'  soggetta  alle
seguenti condizioni: 
    a) l'assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all'art. 67 del Codice antimafia; 
    b) l'assenza di  eventuali  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa
tendenti a condizionare le scelte e gli  indirizzi  dell'impresa,  di
cui all'art. 84, comma 3, del Codice antimafia. 
  3. Salvi gli effetti conseguenti alle verifiche periodiche  di  cui
all'art.  5,  l'iscrizione  nell'elenco  conserva  efficacia  per  un
periodo di dodici  mesi  a  decorrere  dalla  data  in  cui  essa  e'
disposta.