Art. 4 
 
 
      Modalita' di adempimento degli obblighi di comunicazione 
 
  1. Il termine di trenta giorni, previsto  dall'art.  1,  comma  55,
della legge  per  la  comunicazione  alla  Prefettura  competente  di
qualsiasi modifica dell'assetto proprietario o degli organi  sociali,
decorre dalla data di adozione dell'atto o dalla stipula del relativo
contratto che determina tali modifiche. 
  2. L'impresa, organizzata in forma di societa' di capitali  quotate
in mercati regolamentati, comunica alla Prefettura competente,  oltre
alle modifiche di cui al comma 1, anche le  partecipazioni  rilevanti
indicate all'art. 120 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58. 
  3. Sulla  base  delle  comunicazioni  effettuate  dall'impresa,  la
Prefettura  verifica  la  permanenza  delle   condizioni   prescritte
dall'art. 2, comma  1,  e,  in  mancanza,  dispone  la  cancellazione
dall'elenco, nel rispetto di quanto previsto dall'art.  10-bis  della
legge n. 241 del 1990. 
  4. La mancata  osservanza  dell'obbligo  di  comunicazione  di  cui
all'art.  1,  comma  55,  della  legge  comporta   la   cancellazione
dall'elenco, secondo le modalita' stabilite dall'art. 5.