Art. 5 
 
 
                 Aggiornamento periodico dell'elenco 
 
  1. L'impresa comunica, con le modalita' di  cui  all'art.  3,  alla
Prefettura competente, almeno  trenta  giorni  prima  della  data  di
scadenza della validita'  dell'iscrizione,  l'interesse  a  permanere
nell'elenco. L'impresa puo' richiedere di permanere nell'elenco anche
per settori di attivita' ulteriori o diversi  per  i  quali  essa  e'
iscritta. 
  2. La Prefettura competente accerta la permanenza delle  condizioni
previste per l'iscrizione secondo le modalita' stabilite dall'art. 3. 
  3. Oltre  a  quanto  previsto  dai  commi  1  e  2,  la  Prefettura
competente puo' procedere, in qualsiasi momento,  anche  a  campione,
alla  verifica  delle  condizioni   richieste   per   la   permanenza
nell'elenco. In ogni caso  in  cui  venga  accertata  l'insussistenza
delle predette condizioni,  la  Prefettura  competente  dispone,  nel
rispetto di quanto stabilito dall'art. 10-bis della legge n. 241  del
1990,   la   cancellazione   dall'elenco,    dandone    comunicazione
all'impresa. Allo stesso modo si procede quando sia  stato  accertato
il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui  all'art.
1, comma 55, della legge.