Art. 6 
 
 
   Aggiornamento delle risultanze della Banca dati nazionale unica 
 
  1. La Prefettura competente provvede,  nei  termini  stabiliti  dal
regolamento o dai regolamenti adottati ai sensi dell'art.  99,  comma
1, del Codice antimafia, ad aggiornare le risultanze della Banca dati
nazionale unica,  inserendo  i  dati  relativi  ai  provvedimenti  di
diniego di iscrizione e di  cancellazione  dall'elenco  adottati  nei
confronti delle imprese.