Art. 7 
 
 
              Equipollenza dell'iscrizione nell'elenco 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1,  comma  52,  della  legge,  l'informazione
antimafia non e'  richiesta  nei  confronti  delle  imprese  iscritte
nell'elenco per l'esercizio delle attivita' per cui e' stata disposta
l'iscrizione. 
  2. I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia
verificano l'iscrizione nell'elenco attraverso i  siti  istituzionali
delle Prefetture competenti di cui all'art. 8.