Art. 7 Equipollenza dell'iscrizione nell'elenco 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 52, della legge, l'informazione antimafia non e' richiesta nei confronti delle imprese iscritte nell'elenco per l'esercizio delle attivita' per cui e' stata disposta l'iscrizione. 2. I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia verificano l'iscrizione nell'elenco attraverso i siti istituzionali delle Prefetture competenti di cui all'art. 8.