Art. 3 
 
  1. Non sono compresi nella delega di cui  all'art.  2,  oltre  agli
atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei  dirigenti
da leggi o regolamenti, quelli di seguito indicati: 
    a) gli atti e i provvedimenti che implichino  una  determinazione
di particolare importanza politica,  amministrativa  o  economica;  i
programmi, gli atti, i  provvedimenti  amministrativi  connessi  alle
direttive di ordine generale; gli atti  inerenti  alle  modificazioni
dell'ordinamento delle  attribuzioni  delle  direzioni  generali  del
Ministero, nonche' degli enti e degli istituti sottoposti a controllo
o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre  al  Consiglio
dei Ministri e ai Comitati interministeriali; 
    b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione  ordinaria
e straordinaria e di controllo degli enti ed  istituti  sottoposti  a
controllo  o  vigilanza  del  Ministero,  nonche'  le  nomine  e   le
designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti
del Ministero in seno  ad  enti,  societa',  collegi,  commissioni  e
comitati; 
    c) gli atti  relativi  alla  costituzione  di  commissioni  e  di
comitati istituiti o promossi dal Ministro; 
    d) la valutazione sulle prestazioni svolte dai dirigenti preposti
ai centri  di  responsabilita'  sulla  base  degli  elementi  forniti
dall'organo di valutazione e controllo  strategico  e  sui  risultati
delle analisi effettuate annualmente dal medesimo organo di controllo
sul conseguimento degli obiettivi operativi  fissati  dall'organo  di
direzione politica; 
    e) le determinazioni sulle relazioni  che  i  responsabili  degli
uffici sono tenuti a sottoporre al  Ministro  per  le  questioni  che
presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo  generale  o  il
coordinamento delle attivita' tra le direzioni del Ministero; 
    f) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
    g) i rapporti con  gli  organi  costituzionali  o  ausiliari  del
Governo,  nonche'  le  risposte  agli   organi   di   controllo   sui
provvedimenti del Ministro; 
    h) l'adozione degli atti amministrativi  generali  inerenti  alle
materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    i) i conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la nomina
di arbitri. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo per la registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 
    Roma, 29 maggio 2013 
 
                                                Il Ministro: Carrozza 
 

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min.  salute
e del Min. lavoro, registro n. 9, foglio n. 146