Art. 3 
 
                       istruzioni e specifiche 
 
  1. Sono legittimati alla trasmissione del modello il  Comune  e  la
Provincia di L'Aquila e i comuni indicati nei decreti del Commissario
delegato n. 3 del 16  aprile  2009  e  n.  11  del  17  luglio  2009,
pubblicati rispettivamente nelle Gazzette  Ufficiali  n.  89  del  17
aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009. 
  2.   La   certificazione   dovra'   essere   compilata   «a   mano»
esclusivamente avvalendosi dell'apposito modello di cui  all'allegato
A) del presente decreto. Non saranno ritenute  valide,  ai  fini  del
concorso erariale, le  certificazioni  ritrascritte  sulla  base  del
modello di cui all'art.1 del presente decreto. 
  3. Non sara',  altresi',  ritenuto  valido  ai  fini  del  concorso
erariale il modello trasmesso con  modalita'  e  termini  diversi  da
quelli previsti dall'art. 2 dal presente decreto. 
  4. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la
certezza del dato riportato nel modello gia'  trasmesso  comporta  la
non validita' dello stesso ai fini del concorso erariale. 
  5. E' facolta' degli enti, che avessero necessita' di rettificare i
dati gia' trasmessi, inviare una  nuova  certificazione,  da  spedire
sempre nella modalita' e termini riportati nel precedente art. 2. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 17 luglio 2013 
 
                                         Il direttore centrale: Verde