Art. 3 istruzioni e specifiche 1. Sono legittimati alla trasmissione del modello il Comune e la Provincia di L'Aquila e i comuni indicati nei decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009. 2. La certificazione dovra' essere compilata «a mano» esclusivamente avvalendosi dell'apposito modello di cui all'allegato A) del presente decreto. Non saranno ritenute valide, ai fini del concorso erariale, le certificazioni ritrascritte sulla base del modello di cui all'art.1 del presente decreto. 3. Non sara', altresi', ritenuto valido ai fini del concorso erariale il modello trasmesso con modalita' e termini diversi da quelli previsti dall'art. 2 dal presente decreto. 4. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza del dato riportato nel modello gia' trasmesso comporta la non validita' dello stesso ai fini del concorso erariale. 5. E' facolta' degli enti, che avessero necessita' di rettificare i dati gia' trasmessi, inviare una nuova certificazione, da spedire sempre nella modalita' e termini riportati nel precedente art. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 luglio 2013 Il direttore centrale: Verde