Art. 3 Contenimento delle spese relative all'esercizio dell'attivita' politica l. I membri del Parlamento, che assumono le funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, (( Vice Ministro )) o Sottosegretario di Stato, non possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, con l'indennita' spettante ai parlamentari ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, ovvero con il trattamento economico in godimento per il quale abbiano eventualmente optato, in quanto dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (( 1-bis. Coloro i quali, non essendo membri del Parlamento, assumono le funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato non possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, con l'indennita' di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, ovvero con il trattamento per cui abbiano eventualmente optato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418. 1-ter. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, e' soppresso. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212 (Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali): «Art. 2. - Ai Ministri Segretari di Stato ed ai Sottosegretari di Stato e' attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi I e II dell'ordinamento gerarchico. Al Presidente del Consiglio dei Ministri spetta lo stipendio fissato dal precedente comma per i Ministri Segretari di Stato, maggiorato del 50 per cento. Agli Alti Commissari ed agli Alti Commissari aggiunti e' attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi 2° e 3° dell'ordinamento gerarchico. Agli effetti della pensione e delle relative ritenute, si considera per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per i Ministri lo stipendio del grado 1° dell'ordinamento gerarchico, per i Sottosegretari di Stato e gli Alti Commissari lo stipendio del grado 2° dell'ordinamento gerarchico e per gli Alti Commissari aggiunti lo stipendio del grado 3° dell'ordinamento gerarchico, salvo che per la loro posizione, di impiego civile o militare essi fruiscano di stipendio pensionabile inferiore, nel qual caso si applica il disposto dell'art. 78 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70. Sono soppresse l'indennita' di carica di cui agli articoli 1 e 2 del R.D.L. 13 gennaio 1914, n. 11, e l'indennita' mensile di alloggio di cui al D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 376. E' abrogato l'art. 17 del D.Lgs. C.P.S. 5 agosto 1947, n. 778.». La legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione dell'indennita' spettante ai membri del Parlamento), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1965, n. 290. - Si riporta il testo dell'art. 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 68 (Aspettativa per mandato parlamentare). - 1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennita' parlamentare e dell'analoga indennita' corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. 2. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini dell'anzianita' di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. 3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti: di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti. 4. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.». - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418 (Disposizioni in materia di indennita' dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari), come modificato dalla presente legge: «Art. 1. - Ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato che non siano parlamentari e' corrisposta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una indennita' pari a quella spettante ai membri del Parlamento, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. 2. Il Ministro o il Sottosegretario di Stato opta per l'indennita' di cui al comma 1 o per il trattamento di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146.».