Art. 3 
 
 
Contenimento  delle  spese  relative   all'esercizio   dell'attivita'
                              politica 
 
  l. I membri del Parlamento, che assumono le funzioni di  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri,  Ministro,  ((  Vice  Ministro  ))   o
Sottosegretario  di  Stato,  non  possono  cumulare  il   trattamento
stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge 8  aprile  1952,  n.
212, con l'indennita' spettante ai parlamentari ai sensi della  legge
31 ottobre 1965, n. 1261, ovvero  con  il  trattamento  economico  in
godimento per  il  quale  abbiano  eventualmente  optato,  in  quanto
dipendenti  pubblici,  ai  sensi   dell'articolo   68   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  (( 1-bis. Coloro  i  quali,  non  essendo  membri  del  Parlamento,
assumono le  funzioni  di  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
Ministro, Vice  Ministro  o  Sottosegretario  di  Stato  non  possono
cumulare il trattamento stipendiale previsto  dall'articolo  2  della
legge 8 aprile 1952, n. 212, con l'indennita' di cui al primo periodo
del comma 1 dell'articolo 1 della legge  9  novembre  1999,  n.  418,
ovvero con il trattamento per cui  abbiano  eventualmente  optato  ai
sensi del comma 2 del medesimo articolo  1  della  legge  9  novembre
1999, n. 418. 
  1-ter. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 9
novembre 1999, n. 418, e' soppresso. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 8  aprile
          1952, n.  212  (Revisione  del  trattamento  economico  dei
          dipendenti statali): 
              «Art. 2.  -  Ai  Ministri  Segretari  di  Stato  ed  ai
          Sottosegretari di Stato e' attribuito uno stipendio pari al
          trattamento      economico      complessivo       previsto,
          rispettivamente,  per  il  personale  dei  gradi  I  e   II
          dell'ordinamento gerarchico. 
              Al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  spetta  lo
          stipendio fissato  dal  precedente  comma  per  i  Ministri
          Segretari di Stato, maggiorato del 50 per cento. 
              Agli Alti Commissari ed agli Alti  Commissari  aggiunti
          e' attribuito uno stipendio pari al  trattamento  economico
          complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei
          gradi 2° e 3° dell'ordinamento gerarchico. 
              Agli effetti della pensione e delle relative  ritenute,
          si considera per il Presidente del Consiglio dei Ministri e
          per i Ministri lo stipendio del grado  1°  dell'ordinamento
          gerarchico, per  i  Sottosegretari  di  Stato  e  gli  Alti
          Commissari  lo  stipendio  del  grado  2°  dell'ordinamento
          gerarchico e per gli Alti Commissari aggiunti lo  stipendio
          del grado 3° dell'ordinamento gerarchico, salvo che per  la
          loro posizione, di impiego civile o militare essi fruiscano
          di stipendio  pensionabile  inferiore,  nel  qual  caso  si
          applica  il  disposto  dell'art.  78  del  testo  unico  21
          febbraio 1895, n. 70. 
              Sono soppresse  l'indennita'  di  carica  di  cui  agli
          articoli 1 e 2  del  R.D.L.  13  gennaio  1914,  n.  11,  e
          l'indennita' mensile di alloggio di cui  al  D.Lgs.Lgt.  23
          novembre 1944, n. 376. 
              E' abrogato l'art. 17 del D.Lgs. C.P.S. 5 agosto  1947,
          n. 778.». 
              La legge  31  ottobre  1965,  n.  1261  (Determinazione
          dell'indennita' spettante ai  membri  del  Parlamento),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20  novembre  1965,  n.
          290. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  68  del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 68 (Aspettativa per mandato parlamentare). - 1. I
          dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni   eletti   al
          Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei  Consigli
          regionali sono collocati in aspettativa senza  assegni  per
          la  durata  del  mandato.  Essi  possono  optare   per   la
          conservazione,  in  luogo  dell'indennita'  parlamentare  e
          dell'analoga   indennita'   corrisposta   ai    consiglieri
          regionali, del trattamento economico  in  godimento  presso
          l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della
          medesima. 
              2.  Il  periodo  di  aspettativa  e'  utile   ai   fini
          dell'anzianita' di servizio e del trattamento di quiescenza
          e di previdenza. 
              3. Il collocamento in  aspettativa  ha  luogo  all'atto
          della proclamazione degli eletti: di questa le Camere ed  i
          Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni
          di   appartenenza   degli   eletti   per   i    conseguenti
          provvedimenti. 
              4. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi
          di cui ai commi 1, 2 e 3.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  9
          novembre  1999,  n.  418  (Disposizioni   in   materia   di
          indennita' dei Ministri e dei Sottosegretari di  Stato  non
          parlamentari), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. - Ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato che
          non siano parlamentari e' corrisposta,  a  decorrere  dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  una
          indennita'  pari  a  quella   spettante   ai   membri   del
          Parlamento, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n.  1261,
          al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. 
              2. Il Ministro o il Sottosegretario di Stato  opta  per
          l'indennita' di cui al comma 1 o per il trattamento di  cui
          all'articolo 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980,
          n. 146.».