Art. 4 
 
Disposizioni in materia  di  ammortizzatori  sociali  in  deroga,  di
  contratti di solidarieta' e di contratti di  lavoro  subordinato  a
  tempo determinato. 
  l. In considerazione del  perdurare  della  crisi  occupazionale  e
della prioritaria esigenza di assicurare adeguata tutela del  reddito
dei lavoratori in modo  tale  da  garantire  il  perseguimento  della
coesione  sociale,  ferme  restando   le   risorse   gia'   destinate
dall'articolo 2, comma 65, della legge  28  giugno  2012,  n.  92,  e
successive modificazioni, e dall'articolo l, comma 253,  della  legge
24 dicembre 2012, n. 228,  mediante  riprogrammazione  dei  programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013  oggetto  del
Piano  di  azione  e  coesione,  al  fine  di  consentire,  in  vista
dell'attuazione del  monitoraggio  di  cui  al  comma  2,  un  primo,
immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in  deroga  di
cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n.
92,  e  rilevata  l'eccezionalita'  della  situazione  di   emergenza
occupazionale che richiede il  reperimento  di  risorse  al  predetto
fine, anche tramite la  ridestinazione  di  somme  gia'  diversamente
finalizzate dalla legislazione vigente, si dispone quanto segue: 
    a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l, comma 7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per
l'occupazione e la formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  l,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio   2009,   n.   2,   e'
incrementata, per l'anno 2013, di 250  milioni  di  euro  per  essere
destinata al rifinanziamento dei predetti ammortizzatori  sociali  in
deroga, con corrispondente riduzione per l'anno 2013 del Fondo di cui
all'ultimo periodo dell'articolo l, comma 68, della legge 24 dicembre
2007,  n.  247,  in  considerazione  dei  tempi  necessari   per   il
perfezionamento del procedimento  concessivo  dei  relativi  benefici
contributivi; 
    b) il comma 255 dell'articolo l della legge 24 dicembre 2012,  n.
228,  e'  sostituito  dal  seguente:  «255.  Le   risorse   derivanti
dall'aumento contributivo di  cui  all'articolo  25  della  legge  21
dicembre 1978, n. 845, per l'anno 2013 sono versate dall'INPS per  un
importo pari a 246 milioni di euro per l'anno 2013 al bilancio  dello
Stato  per  la  successiva  riassegnazione  al  Fondo   sociale   per
l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18,  comma  l,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  ai  fini  del
finanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  in   deroga   di   cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della  legge  28  giugno  2012,  n.
92.»; 
    c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l, comma 7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per
l'occupazione e la formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  l,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio   2009,   n.   2,   e'
ulteriormente incrementata, per l'anno 2013, di 219 milioni  di  euro
derivanti dai seguenti interventi: 
      l) le somme versate entro il 15  maggio  2013  all'entrata  del
bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma l, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, non riassegnate alla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto  restano  acquisite  all'entrata   del
bilancio dello Stato; il Fondo di  cui  all'articolo  148,  comma  2,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' ridotto per l'anno  2013  di
10 milioni di euro; 
      2) per l'anno 2013 le  disponibilita'  di  cui  all'articolo  5
della legge 6 febbraio 2009,  n.  7,  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per un importo di 100 milioni di euro; 
      3) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni  e'  ridotta  di
100 milioni di euro per l'anno 2013. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro (( sessanta giorni )) dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano  ((  nonche'  delle   competenti   Commissioni
parlamentari )) e sentite le parti  sociali,  sono  determinati,  nel
rispetto  degli  equilibri  di  bilancio  programmati,   criteri   di
concessione degli ammortizzatori in deroga  alla  normativa  vigente,
con particolare riguardo ai  termini  di  presentazione,  a  pena  di
decadenza, delle relative domande, alle causali  di  concessione,  ai
limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in  relazione
alla continuazione rispetto ad  altre  prestazioni  di  sostegno  del
reddito, alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari. 
  Allo scopo di verificare gli andamenti di spesa, l'Inps, sulla base
dei decreti di concessione inviati telematicamente dal Ministero  del
lavoro e  delle  politiche  sociali  e  dalle  regioni,  effettua  un
monitoraggio anche preventivo della spesa, rendendolo disponibile  al
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  ed  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. All'attuazione di quanto previsto  dal
presente comma l'Inps provvede con le risorse  finanziarie,  umane  e
strumentali disponibili a legislazione vigente (( e, comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. )) 
  3. Al comma 405 dell'articolo l della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le  somme  gia'
impegnate per il finanziamento dei contratti di solidarieta'  di  cui
all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236 e non ancora pagate, sono mantenute nel  conto  dei  residui  per
l'importo di 57.635.541 euro  per  essere  versate,  nell'anno  2013,
all'entrata del  bilancio  dello  Stato,  ai  fini  della  successiva
riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del  lavoro  e
delle  politiche  sociali,  per  essere   destinate   alle   medesime
finalita'.». 
  (( 3-bis. Alla compensazione degli effetti finanziari,  in  termini
di fabbisogno e di indebitamento, derivanti dal comma 3 del  presente
articolo, pari  a  57.635.541  euro  per  l'anno  2013,  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo delle minori spese e delle  maggiori
entrate recate dal presente decreto. )) 
  4. All'articolo l, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
le parole: «31 luglio  2013»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2013». 
  (( 4-bis. Per assicurare il  diritto  all'educazione,  negli  asili
nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti comunali, i contratti di
lavoro a tempo determinato  del  personale  educativo  e  scolastico,
sottoscritti per comprovate  esigenze  temporanee  o  sostitutive  in
coerenza con l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, e successive modificazioni, possono essere prorogati o rinnovati
fino al 31 luglio 2014, anche in deroga all'articolo 5, comma  4-bis,
del decreto legislativo  6  settembre  2001,  n.  368,  e  successive
modificazioni, per i periodi strettamente necessari  a  garantire  la
continuita' del servizio e nei limiti delle risorse gia'  disponibili
nel bilancio dell'ente locale, in ogni caso nel rispetto dei  vincoli
stabiliti dal patto di stabilita' interno e della  vigente  normativa
volta al contenimento della spesa complessiva per il personale  negli
enti locali. L'esclusione prevista  dall'articolo  10,  comma  4-bis,
primo periodo, del citato decreto legislativo 6  settembre  2001,  n.
368, si applica anche per i contratti a tempo determinato di  cui  al
presente comma. )) 
  5. Il termine di cui all'articolo  l,  comma  410,  primo  periodo,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e'  prorogato  al  31  dicembre
2013, fermo restando quanto disposto dall'articolo  2,  comma  6  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tale fine,  con
le procedure di cui all'articolo 5, comma  l,  del  decreto-legge  20
giugno 2012, n. 79, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 131, una somma pari a euro  9.943.590,96  per  l'anno
2013 e' assegnata all'apposito programma dello  stato  di  previsione
del Ministero dell'interno. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con proprio decreto le occorrenti  variazioni  di  bilancio
per l'attuazione del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 2, commi 64, 65
          e 66, della legge 28 giugno 2012, n.  92  (Disposizioni  in
          materia  di  riforma  del  mercato  del   lavoro   in   una
          prospettiva di crescita): 
              «64. Al fine di garantire la graduale transizione verso
          il regime  delineato  dalla  riforma  degli  ammortizzatori
          sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione
          delle situazioni derivanti dal  perdurare  dello  stato  di
          debolezza dei livelli produttivi del Paese,  per  gli  anni
          2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          puo' disporre, sulla base di specifici accordi  governativi
          e per periodi non superiori a dodici mesi, in  deroga  alla
          normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di
          continuita', di trattamenti di integrazione salariale e  di
          mobilita', anche con riferimento a settori produttivi e  ad
          aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a  tal
          fine  destinate   nell'ambito   del   Fondo   sociale   per
          occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo. 
              65. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,
          comma  7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.   148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236, confluita  nel  Fondo  sociale  per  occupazione  e
          formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera  a),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e'
          incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli  anni
          2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di  euro
          400 milioni per l'anno 2016. 
              66. Nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  destinate
          alla concessione, in deroga alla normativa  vigente,  anche
          senza  soluzione  di   continuita',   di   trattamenti   di
          integrazione  salariale  e  di  mobilita',  i   trattamenti
          concessi ai sensi dell'articolo 33, comma 21,  della  legge
          12 novembre 2011, n. 183, nonche' ai sensi del comma 64 del
          presente articolo possono essere prorogati, sulla  base  di
          specifici accordi governativi e per periodi non superiori a
          dodici mesi, con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di
          cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per  cento  nel
          caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda
          proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.
          I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe
          successive   alla   seconda,   possono    essere    erogati
          esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi
          di   reimpiego,   anche   miranti   alla   riqualificazione
          professionale. Bimestralmente il  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia  e
          delle finanze una relazione  sull'andamento  degli  impegni
          delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  l,  comma  253,  della
          legge  24  dicembre  2012,  n.  228  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge di stabilita' 2013): 
              «253. La riprogrammazione  dei  programmi  cofinanziati
          dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione
          e   coesione   puo'   prevedere   il    finanziamento    di
          ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, connessi  a
          misure  di  politica  attiva  e  ad  azioni  innovative   e
          sperimentali di tutela dell'occupazione.  In  tal  caso  il
          Fondo sociale per l'occupazione  e  la  formazione  di  cui
          all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, gia' Fondo per  l'occupazione,
          di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 19 luglio 1993,
          n. 236, e' incrementato, per l'anno 2013,  della  parte  di
          risorse relative al finanziamento nelle medesime Regioni da
          cui i fondi provengono,  degli  ammortizzatori  sociali  in
          deroga.  La  parte  di  risorse  relative  alle  misure  di
          politica attiva e' gestita dalle Regioni interessate. Dalla
          attuazione delle disposizioni di cui al presente comma  non
          derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  l,  comma  7,  del
          decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  luglio   1993,   n.   236
          (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione): 
              «7. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo  e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale  il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato   dalle
          risorse di cui all'autorizzazione  di  spesa  stabilita  al
          comma  8,  nel  quale  confluiscono  anche   i   contributi
          comunitari destinati al finanziamento delle  iniziative  di
          cui al presente articolo, su richiesta  del  Ministero  del
          lavoro e della previdenza sociale. A  tale  ultimo  fine  i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 18,  comma  1,  lettera
          a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2
          (Misure  urgenti  per  il  sostegno  a  famiglie,   lavoro,
          occupazione  e  impresa  e  per  ridisegnare  in   funzione
          anti-crisi il quadro strategico nazionale): 
              «Art.  18   (Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          presieduto in maniera non  delegabile  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  nonche'  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei  trasporti  per  quanto  attiene
          alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi  assunti  in
          sede europea, entro 30 giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  assegna  una  quota  delle
          risorse    nazionali    disponibili    del    Fondo    aree
          sottoutilizzate: 
                a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  l,  comma  68,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 247  (Norme  di  attuazione  del
          Protocollo del 23  luglio  2007  su  previdenza,  lavoro  e
          competitivita'  per  favorire  l'equita'  e   la   crescita
          sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
          previdenza sociale): 
              «68. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono stabilite le  modalita'
          di  attuazione  del  comma  67,   anche   con   riferimento
          all'individuazione dei criteri di priorita' sulla base  dei
          quali debba essere  concessa,  nel  rigoroso  rispetto  dei
          limiti  finanziari  previsti,  l'ammissione  al   beneficio
          contributivo, e con particolare  riguardo  al  monitoraggio
          dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al
          rispetto dei tetti di spesa. A decorrere dall'anno 2012  lo
          sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e  dal  datore
          di lavoro e' concesso secondo i criteri di cui al comma  67
          e con la modalita' di cui al  primo  periodo  del  presente
          comma, a valere sulle risorse, pari a 650 milioni  di  euro
          annui,  gia'  presenti  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al
          Fondo per  il  finanziamento  di  sgravi  contributivi  per
          incentivare la contrattazione di secondo livello.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  25  della  legge  21
          dicembre  1978,  n.  845  (Legge-quadro   in   materia   di
          formazione professionale): 
              «Art. 25 (Istituzione di un Fondo di rotazione). -  Per
          favorire l'accesso al Fondo  sociale  europeo  e  al  Fondo
          regionale europeo dei progetti realizzati  dagli  organismi
          di cui all'articolo precedente,  e'  istituito,  presso  il
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  con
          l'amministrazione autonoma e gestione  fuori  bilancio,  ai
          sensi dell'articolo 9 della  legge  25  novembre  1971,  n.
          1041, un Fondo di rotazione. 
              Per la costituzione del  Fondo  di  rotazione,  la  cui
          dotazione e' fissata in lire 100 miliardi,  si  provvede  a
          carico del bilancio dello Stato  con  l'istituzione  di  un
          apposito capitolo di spesa nello stato  di  previsione  del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale per  l'anno
          1979. 
              A decorrere dal periodo di paga in corso al 1°  gennaio
          1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a  5)
          dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974,  n.  30  ,
          convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile  1974,
          n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3  giugno
          1975, n. 160, sono ridotte: 
                1) dal 4,45 al 4,15 per cento; 
                2) dal 4,45 al 4,15 per cento; 
                3) dal 3,05 al 2,75 per cento; 
                4) dal 4,30 al 4 per cento; 
                5) dal 6,50 al 6,20 per cento. 
              Con la  stessa  decorrenza  l'aliquota  del  contributo
          integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria  contro
          la disoccupazione involontaria ai  sensi  dell'articolo  12
          della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e' aumentata in  misura
          pari  allo  0,30  per  cento  delle  retribuzioni  soggette
          all'obbligo contributivo. 
              I  due   terzi   delle   maggiori   entrate   derivanti
          dall'aumento  contributivo  di  cui  al  precedente   comma
          affluiscono al Fondo  di  rotazione.  Il  versamento  delle
          somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale
          della previdenza sociale con periodicita' trimestrale. 
              La parte di disponibilita' del Fondo di  rotazione  non
          utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da  quello
          successivo alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge, rimane acquisita alla gestione  per  l'assicurazione
          obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. 
              Alla  copertura  dell'onere  di  lire   100   miliardi,
          derivante   dall'applicazione    della    presente    legge
          nell'esercizio finanziario 1979, si fara'  fronte  mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  del  capitolo
          9001 dello stato di previsione della  spesa  del  Ministero
          del tesoro per l'anno finanziario anzidetto. 
              Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              Le somme di cui  ai  commi  precedenti  affluiscono  in
          apposito  conto  corrente  infruttifero  aperto  presso  la
          tesoreria centrale e denominato  «Ministero  del  lavoro  e
          della previdenza sociale -  somme  destinate  a  promuovere
          l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti  realizzati
          dagli organismi di cui all'articolo 8 della  decisione  del
          consiglio delle Comunita' europee numero 71/66/CEE  del  1°
          febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del
          20 dicembre 1977.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 148, commi 1 e 2, della
          legge  23  dicembre  2000,  n.  388  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge finanziaria 2001): 
              «1. Le entrate derivanti dalle sanzioni  amministrative
          irrogate dall'Autorita' garante  della  concorrenza  e  del
          mercato  sono  destinate  ad  iniziative  a  vantaggio  dei
          consumatori. 
              2.  Le  entrate  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica ad un apposito  fondo  iscritto  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato per essere destinate  alle  iniziative  di
          cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta  con
          decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
          dell'artigianato,   sentite   le   competenti   Commissioni
          parlamentari.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  della  legge  6
          febbraio 2009, n. 7 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di
          amicizia, partenariato e  cooperazione  tra  la  Repubblica
          italiana e  la  Grande  Giamahiria  araba  libica  popolare
          socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008): 
              «Art.  5  (Copertura  finanziaria).  -  1.  Agli  oneri
          derivanti dall'attuazione degli articoli  10,  lettere  a),
          b), c) e d), e 19 del Trattato di cui all'articolo 1,  pari
          a euro 34.200.200 per l'anno 2009, a  euro  74.216.200  per
          l'anno 2010, a euro 70.716.200 per l'anno  2011  e  a  euro
          1.336.200 per ciascuno degli anni dal 2012  al  2029,  e  a
          quelli  derivanti  dall'attuazione  dell'articolo  8  dello
          stesso Trattato,  valutati  in  180  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2009 al 2028,  nonche'  agli  oneri
          derivanti dall'attuazione dell'articolo  4  della  presente
          legge, pari a 50 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
          dal 2009 al 2011, si provvede mediante  utilizzo  di  quota
          parte  delle  maggiori  entrate  derivanti  dall'attuazione
          dell'articolo 3. 
              2. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  provvede
          al  monitoraggio  degli  oneri  derivanti   dall'attuazione
          dell'articolo 8 del Trattato di cui  all'articolo  1  della
          presente   legge,   anche   ai   fini   dell'adozione   dei
          provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter,  comma
          7,  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
          modificazioni.  Gli  eventuali  decreti  emanati  ai  sensi
          dell'articolo 7, secondo comma,  numero  2),  della  citata
          legge n. 468 del 1978,  prima  della  data  di  entrata  in
          vigore dei provvedimenti e delle misure di cui  al  periodo
          precedente, sono  tempestivamente  trasmessi  alle  Camere,
          corredati di apposite relazioni illustrative. 
              3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  61  della  legge  27
          dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   Legge
          finanziaria 2003): 
              «Art.  61  (Fondo  per  le  aree   sottoutilizzate   ed
          interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
          2003 e' istituito il fondo  per  le  aree  sottoutilizzate,
          coincidenti con l'ambito territoriale delle  aree  depresse
          di cui  alla  legge  30  giugno  1998,  n.  208,  al  quale
          confluiscono  le  risorse  disponibili  autorizzate   dalle
          disposizioni     legislative,     comunque      evidenziate
          contabilmente  in   modo   autonomo,   con   finalita'   di
          riequilibrio economico e sociale  di  cui  all'allegato  1,
          nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro  per
          l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno  2004  e  di
          7.000 milioni di euro per l'anno 2005. 
              2. A decorrere dall'anno  2004  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni. 
              3.  Il  fondo  e'  ripartito  esclusivamente  tra   gli
          interventi previsti dalle disposizioni legislative  di  cui
          al comma 1, con apposite delibere del CIPE  adottate  sulla
          base del criterio  generale  di  destinazione  territoriale
          delle risorse disponibili e per finalita'  di  riequilibrio
          economico e sociale, nonche': 
                a) per  gli  investimenti  pubblici,  ai  quali  sono
          finalizzate   le   risorse   stanziate    a    titolo    di
          rifinanziamento degli  interventi  di  cui  all'articolo  1
          della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili
          anche attraverso le altre disposizioni legislative  di  cui
          all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri  e
          dei metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre
          2001, n. 448; 
                b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi  volti
          a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
          sua rapidita'  e  semplicita',  sulla  base  dei  risultati
          ottenuti  e  degli  indirizzi  annuali  del  Documento   di
          programmazione economico-finanziaria, e a  rispondere  alle
          esigenze del mercato. 
              4.  Le   risorse   finanziarie   assegnate   dal   CIPE
          costituiscono limiti massimi di spesa ai  sensi  del  comma
          6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5  agosto  1978,  n.
          468. 
              5. Il CIPE,  con  proprie  delibere  da  sottoporre  al
          controllo preventivo della Corte dei  conti,  stabilisce  i
          criteri e  le  modalita'  di  attuazione  degli  interventi
          previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma  1,
          anche al fine di dare immediata  applicazione  ai  principi
          contenuti nel comma 2 dell'articolo 72.  Sino  all'adozione
          delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento
          resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti
          alla data di entrata in vigore della presente legge. 
              6. Al fine di dare  attuazione  al  comma  3,  il  CIPE
          effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
          diversi strumenti e del loro stato di  attuazione;  a  tale
          fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
          in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle  Camere
          di commercio, industria, artigianato e  agricoltura.  Entro
          il 30 giugno di ogni anno il  CIPE  approva  una  relazione
          sugli   interventi   effettuati    nell'anno    precedente,
          contenente altresi' elementi di valutazione  sull'attivita'
          svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
          successivo.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          trasmette tale relazione al Parlamento. 
              7.  Copia  delle  deliberazioni   del   CIPE   relative
          all'utilizzo del fondo di cui  al  presente  articolo  sono
          trasmesse al  Parlamento  e  di  esse  viene  data  formale
          comunicazione alle competenti Commissioni. 
              8.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato   ad   apportare,   anche    con    riferimento
          all'articolo  60,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
          variazioni di bilancio in termini di residui, competenza  e
          cassa tra le pertinenti unita' previsionali di  base  degli
          stati di previsione delle amministrazioni interessate. 
              9. Le economie derivanti  da  provvedimenti  di  revoca
          totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo  1
          del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.  341,  nonche'
          quelle di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto
          1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive per la copertura degli  oneri  statali  relativi
          alle  iniziative   imprenditoriali   comprese   nei   patti
          territoriali e per il finanziamento di nuovi  contratti  di
          programma. Per  il  finanziamento  di  nuovi  contratti  di
          programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
          riservata  alle  aree  sottoutilizzate   del   Centro-Nord,
          ricomprese nelle aree  ammissibili  alle  deroghe  previste
          dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
          istituisce  la  Comunita'  europea,   nonche'   alle   aree
          ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE)  n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999. 
              10. Le economie derivanti da  provvedimenti  di  revoca
          totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1,
          comma  2,  del  decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.  415,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre
          1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive, oltre  che  per  gli  interventi  previsti  dal
          citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
          100 per cento delle economie stesse, per  il  finanziamento
          di nuovi contratti di programma. Per  il  finanziamento  di
          nuovi contratti di programma  una  quota  pari  all'85  per
          cento delle economie e' riservata alle  aree  depresse  del
          Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui  al  citato
          regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al  15  per
          cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
          nelle aree ammissibili alle  deroghe  previste  dal  citato
          articolo 87, paragrafo 3,  lettera  c),  del  Trattato  che
          istituisce  la  Comunita'  europea,   nonche'   alle   aree
          ricomprese   nell'obiettivo   2,   di   cui   al   predetto
          regolamento. 
              11. (Omissis). 
              12. (Omissis). 
              13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3  possono
          essere  concesse  agevolazioni  in  favore  delle   imprese
          operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai  sensi
          del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre  1992,  n.  488,  ed
          aventi sede nelle aree ammissibili  alle  deroghe  previste
          dall'articolo  87,  paragrafo  3,  lettere  a)  e  c),  del
          Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle
          aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento  (CE)
          n.  1260/1999  del  Consiglio,  del  21  giugno  1999,  che
          investono,  nell'ambito  di   programmi   di   penetrazione
          commerciale,  in  campagne  pubblicitarie  localizzate   in
          specifiche aree territoriali del Paese.  L'agevolazione  e'
          riconosciuta  sulle  spese  documentate  dell'esercizio  di
          riferimento   che   eccedono   il   totale   delle    spese
          pubblicitarie  dell'esercizio  precedente  e  nelle  misure
          massime previste per gli aiuti a finalita'  regionale,  nel
          rispetto dei limiti della regola «de  minimis»  di  cui  al
          regolamento (CE)  n.  69/2001  della  Commissione,  del  12
          gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera  da  sottoporre
          al controllo preventivo della Corte dei  conti,  stabilisce
          le risorse da riassegnare all'unita' previsionale  di  base
          6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione
          del Ministero dell'economia e delle finanze, ed  indica  la
          data da cui decorre  la  facolta'  di  presentazione  e  le
          modalita' delle relative istanze. I soggetti che  intendano
          avvalersi dei contributi di cui al  presente  comma  devono
          produrre istanza all'Agenzia  delle  entrate  che  provvede
          entro  trenta  giorni  a  comunicare   il   suo   eventuale
          accoglimento secondo  l'ordine  cronologico  delle  domande
          pervenute. Qualora l'utilizzazione del  contributo  esposta
          nell'istanza  non  risulti  effettuata,  nell'esercizio  di
          imposta  cui  si  riferisce   la   domanda,   il   soggetto
          interessato decade dal diritto al  contributo  e  non  puo'
          presentare una nuova istanza  nei  dodici  mesi  successivi
          alla conclusione dell'esercizio fiscale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. l,  commi  400  e  405,
          della citata legge n. 228 del 2012, come  modificati  dalla
          presente legge: 
              «400. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma
          8, della legge 28 giugno 2012,  n.  92,  fermi  restando  i
          vincoli  finanziari  previsti  dalla   normativa   vigente,
          nonche' le previsioni di cui all'articolo  36  del  decreto
          legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  le  amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  possono  prorogare  i
          contratti di lavoro subordinato  a  tempo  determinato,  in
          essere al 30 novembre 2012,  che  superano  il  limite  dei
          trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi,  previsto
          dall'articolo 5, comma 4-bis,  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2001, n. 368, o il diverso  limite  previsto  dai
          Contratti collettivi nazionali del relativo comparto,  fino
          e non oltre il 31 dicembre 2013, previo accordo  decentrato
          con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore
          interessato secondo quanto previsto dal citato articolo  5,
          comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368 del 2001.  Sono
          fatti salvi gli eventuali accordi decentrati  eventualmente
          gia' sottoscritti nel rispetto  dei  limiti  ordinamentali,
          finanziari e temporali di cui al presente comma.». 
              «405. E' prorogata,  per  l'anno  2013,  l'applicazione
          delle disposizioni di cui ai commi 14,  nel  limite  di  35
          milioni di euro per l'anno 2013, 15 e 16  dell'articolo  19
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e
          successive modificazioni. L'intervento di cui al  comma  16
          del citato articolo 19e' prorogato per  l'anno  2013  nella
          misura   del   90   per   cento.   Gli   oneri    derivanti
          dall'applicazione dei primi due periodi del presente  comma
          sono posti a carico del Fondo  sociale  per  occupazione  e
          formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,  come
          rifinanziato dall'articolo 2,  comma  65,  della  legge  28
          giugno  2012,  n.  92.  Le  somme  gia'  impegnate  per  il
          finanziamento  dei  contratti  di   solidarieta'   di   cui
          all'articolo 5, commi 5 e 8, del  decreto-legge  20  maggio
          1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          luglio 1993, n. 236 e non ancora pagate, sono mantenute nel
          conto dei residui per  l'importo  di  57.635.541  euro  per
          essere versate, nell'anno 2013,  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione  nello
          stato di  previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali,  per  essere  destinate  alle  medesime
          finalita'.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, commi  5  e  8,  del
          citato decreto-legge n. 148 del 1993: 
              «5.  Alle  imprese  non   rientranti   nel   campo   di
          applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge  30  ottobre
          1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre le
          eccedenze di personale nel corso  della  procedura  di  cui
          all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n.  223,  o  al
          fine  di  evitare  licenziamenti  plurimi  individuali  per
          giustificato  motivo  oggettivo,  stipulano  contratti   di
          solidarieta', viene corrisposto, per un periodo massimo  di
          due  anni,  un  contributo  pari  alla  meta'   del   monte
          retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di
          orario.  Il  predetto  contributo  viene  erogato  in  rate
          trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa  e  i
          lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non
          ha  natura  di  retribuzione   ai   fini   degli   istituti
          contrattuali  e  di  legge,  ivi  compresi   gli   obblighi
          contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai  soli  fini
          pensionistici  si  terra'  conto,  per  il  periodo   della
          riduzione,  dell'intera  retribuzione  di  riferimento.  La
          presente disposizione non trova applicazione in riferimento
          ai periodi successivi al 31 dicembre 1995.». 
              «8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle
          imprese artigiane non rientranti nel campo di  applicazione
          del trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,
          anche ove occupino meno di sedici dipendenti, a  condizione
          che i lavoratori con  orario  ridotto  da  esse  dipendenti
          percepiscano, a carico di  fondi  bilaterali  istituiti  da
          contratti collettivi  nazionali  o  territoriali  stipulati
          dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro  e  dei
          lavoratori   maggiormente   rappresentative    sul    piano
          nazionale, una prestazione di entita'  non  inferiore  alla
          meta' della quota  del  contributo  pubblico  destinata  ai
          lavoratori.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 36 del  citato  decreto
          legislativo n. 165 del 2001: 
              «Art. 36 (Utilizzo di contratti di lavoro  flessibile).
          - 1. Per le esigenze connesse  con  il  proprio  fabbisogno
          ordinario    le    pubbliche    amministrazioni    assumono
          esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a  tempo
          indeterminato  seguendo  le   procedure   di   reclutamento
          previste dall'articolo 35. 
              2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali
          le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle  forme
          contrattuali flessibili di  assunzione  e  di  impiego  del
          personale previste dal codice  civile  e  dalle  leggi  sui
          rapporti di lavoro subordinato nell'impresa,  nel  rispetto
          delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando  la
          competenza   delle   amministrazioni   in    ordine    alla
          individuazione delle necessita' organizzative  in  coerenza
          con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i
          contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la
          materia dei contratti di lavoro a  tempo  determinato,  dei
          contratti di formazione  e  lavoro,  degli  altri  rapporti
          formativi e della somministrazione di lavoro ed  il  lavoro
          accessorio  di  cui  alla  lettera   d),   del   comma   1,
          dell'articolo 70 del decreto  legislativo  n.  276/2003,  e
          successive modificazioni ed integrazioni,  in  applicazione
          di quanto previsto  dal  decreto  legislativo  6  settembre
          2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30  ottobre
          1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16  del  decreto-legge
          16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla
          legge 19 luglio 1994, n. 451, dal  decreto  legislativo  10
          settembre   2003,   n.   276   per   quanto   riguarda   la
          somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio  di  cui
          alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 70 del medesimo
          decreto  legislativo  n.  276  del   2003,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, nonche' da  ogni  successiva
          modificazione o integrazione della relativa disciplina  con
          riferimento  alla   individuazione   dei   contingenti   di
          personale utilizzabile. Non  e'  possibile  ricorrere  alla
          somministrazione di  lavoro  per  l'esercizio  di  funzioni
          direttive e dirigenziali. 
              3. Al fine di combattere gli  abusi  nell'utilizzo  del
          lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla
          base di  apposite  istruzioni  fornite  con  Direttiva  del
          Ministro per la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,
          le amministrazioni redigono, senza nuovi o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica, un analitico rapporto  informativo
          sulle  tipologie  di  lavoro   flessibile   utilizzate   da
          trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei
          di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  286,  nonche'  alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica  che  redige  una  relazione  annuale  al
          Parlamento.  Al  dirigente  responsabile  di  irregolarita'
          nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata
          la retribuzione di risultato. 
              4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito
          del rapporto  di  cui  al  precedente  comma  3,  anche  le
          informazioni   concernenti   l'utilizzo   dei    lavoratori
          socialmente utili. 
              5.  In  ogni  caso,  la  violazione   di   disposizioni
          imperative  riguardanti   l'assunzione   o   l'impiego   di
          lavoratori, da parte delle pubbliche  amministrazioni,  non
          puo' comportare la costituzione di  rapporti  di  lavoro  a
          tempo   indeterminato    con    le    medesime    pubbliche
          amministrazioni,  ferma  restando  ogni  responsabilita'  e
          sanzione.  Il  lavoratore   interessato   ha   diritto   al
          risarcimento  del  danno  derivante  dalla  prestazione  di
          lavoro  in  violazione  di  disposizioni   imperative.   Le
          amministrazioni hanno  l'obbligo  di  recuperare  le  somme
          pagate  a  tale  titolo   nei   confronti   dei   dirigenti
          responsabili, qualora la violazione sia  dovuta  a  dolo  o
          colpa grave. I dirigenti che operano  in  violazione  delle
          disposizioni del presente articolo sono responsabili  anche
          ai sensi dell'articolo 21 del  presente  decreto.  Di  tali
          violazioni  si  terra'  conto  in   sede   di   valutazione
          dell'operato del dirigente ai  sensi  dell'articolo  5  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 
              5-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 5,  commi
          4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo  6
          settembre 2001,  n.  368  si  applicano  esclusivamente  al
          personale   reclutato   secondo   le   procedure   di   cui
          all'articolo  35,  comma  1,  lettera  b),   del   presente
          decreto.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 5, comma 4-bis,  e
          10, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre  2001,
          n. 368  (Attuazione  della  direttiva  1999/70/CE  relativa
          all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato  concluso
          dall'UNICE, dal CEEP e dal CES): 
              «Art. 5 (Scadenza del termine  e  sanzioni  Successione
          dei contratti). (Omissis). 
              4-bis. Ferma restando la disciplina  della  successione
          di contratti di cui  ai  commi  precedenti  e  fatte  salve
          diverse disposizioni di contratti  collettivi  stipulati  a
          livello  nazionale,  territoriale  o   aziendale   con   le
          organizzazioni     sindacali     comparativamente      piu'
          rappresentative sul piano nazionale qualora per effetto  di
          successione di contratti a termine per  lo  svolgimento  di
          mansioni equivalenti il rapporto di lavoro  fra  lo  stesso
          datore   di   lavoro   e   lo   stesso   lavoratore   abbia
          complessivamente superato i trentasei mesi  comprensivi  di
          proroghe  e  rinnovi,  indipendentemente  dai  periodi   di
          interruzione che intercorrono tra un contratto  e  l'altro,
          il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai
          sensi del comma 2; ai fini del computo del periodo  massimo
          di trentasei mesi si tiene altresi' conto  dei  periodi  di
          missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra
          i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo
          1 del presente decreto e del comma 4 dell'articolo  20  del
          decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
          modificazioni, inerente alla somministrazione di  lavoro  a
          tempo determinato. In deroga a quanto  disposto  dal  primo
          periodo  del  presente  comma,  un   ulteriore   successivo
          contratto a termine fra gli  stessi  soggetti  puo'  essere
          stipulato per una sola volta, a condizione che  la  stipula
          avvenga  presso  la  direzione   provinciale   del   lavoro
          competente  per  territorio  e  con  l'assistenza   di   un
          rappresentante  di  una  delle   organizzazioni   sindacali
          comparativamente piu' rappresentative sul  piano  nazionale
          cui il lavoratore sia iscritto  o  conferisca  mandato.  Le
          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale stabiliscono con  avvisi  comuni  la  durata  del
          predetto ulteriore contratto. In caso di  mancato  rispetto
          della descritta procedura, nonche' nel caso di  superamento
          del termine stabilito  nel  medesimo  contratto,  il  nuovo
          contratto si considera a tempo indeterminato.». 
              «Art.  10   (Esclusioni   e   discipline   specifiche).
          (Omissis). 
              4-bis. Stante quanto stabilito  dalle  disposizioni  di
          cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997,
          n. 449, e successive modificazioni, all' articolo 4,  comma
          14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'  articolo
          6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          sono  altresi'  esclusi  dall'applicazione   del   presente
          decreto i contratti a tempo determinato  stipulati  per  il
          conferimento delle supplenze del personale docente ed  ATA,
          considerata  la  necessita'  di   garantire   la   costante
          erogazione del servizio scolastico ed  educativo  anche  in
          caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con
          rapporto  di  lavoro  a  tempo   indeterminato   ed   anche
          determinato. In ogni caso  non  si  applica  l'articolo  5,
          comma 4-bis, del presente decreto.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  l,  comma  410,  della
          citata legge n. 228 del 2012: 
              «410. Il  termine  di  cui  all'articolo  5,  comma  2,
          secondo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2012,  n.  79,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 131, e' prorogato al  30  giugno  2013,  fermo  restando
          quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge
          29 dicembre 2010, n. 225,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A  tal  fine,  con  le
          procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge
          20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni,  dalla
          legge 7  agosto  2012,  n.  131,  una  somma  pari  a  euro
          10.078.154  per  l'anno  2013  e'  assegnata   all'apposito
          programma  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'interno.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  comma  6,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga
          di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative  e  di
          interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
          imprese e alle famiglie): 
              «6. Per garantire l'operativita' degli sportelli  unici
          per   l'immigrazione   nei   compiti   di   accoglienza   e
          integrazione e degli uffici immigrazione delle Questure nel
          completamento  delle  procedure  di  emersione  del  lavoro
          irregolare,  il  Ministero  dell'interno,  in  deroga  alla
          normativa vigente, e' autorizzato a rinnovare per un anno i
          contratti  di  lavoro  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
          dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
          marzo 2007, n. 3576. Ai fini di cui al presente  comma  non
          si applica quanto stabilito  dall'articolo  5  del  decreto
          legislativo 6 settembre  2001,  n.  368,  dall'articolo  1,
          comma  519,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296   e
          dall'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari  a  19,1
          milioni di euro per  l'anno  2011,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 3.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5,  comma  l,  del
          decreto-legge  20  giugno  2012,  n.  79,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  131  (Misure
          urgenti per  garantire  la  sicurezza  dei  cittadini,  per
          assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei  vigili
          del  fuoco  e  di  altre   strutture   dell'Amministrazione
          dell'interno, nonche' in materia di Fondo nazionale per  il
          Servizio civile): 
              «1. Le somme del Fondo di rotazione per la solidarieta'
          alle vittime dei reati di  tipo  mafioso,  delle  richieste
          estorsive  e  dell'usura  di  cui  all'articolo  2,   comma
          6-sexies, del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2011,  n.  10,  resesi  disponibili  al  termine  di   ogni
          esercizio  finanziario  ed  accertate,  con   decreto   del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  sono  riassegnate,  previo
          versamento all'entrata del bilancio dello Stato,  al  Fondo
          di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge
          10 febbraio 2009,  n.  5,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle
          esigenze dei Ministeri.».