Art. 3 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente Provvedimento entra in vigore il 1° settembre 2013. 
  2.  Le  imprese  si  adeguano  alle   disposizioni   del   presente
Provvedimento entro 60 giorni dall'entrata in vigore. 
  3. Per i contratti in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente  Provvedimento,  le  imprese  predispongono  entro  4   mesi
dall'entrata in vigore stessa un piano di adeguamento  da  realizzare
entro i successivi 6 mesi. 
  4.  Per  le  imprese  che  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
Provvedimento hanno presentato all'IVASS istanza di  approvazione  di
un'operazione societaria straordinaria, i termini di  adeguamento  di
cui al commi 2 e 3 decorrono dalla data di efficacia  dell'operazione
straordinaria. 
  5. Per i contratti in  forma  collettiva  di  cui  all'articolo  38
quater comma 3, introdotto nel Regolamento ISVAP n. 35 del 26  maggio
2010, diversi da quelli connessi a mutui  e  ad  altri  contratti  di
finanziamento, le  imprese  possono  prevedere  l'accesso  alle  aree
riservate solo  per  i  contratti  stipulati  successivamente  al  1°
settembre 2013