Art. 21 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,  comma  7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per
l'occupazione e la formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata
di 47,8 milioni di euro per l'anno 2013 e di 121,5  milioni  di  euro
per l'anno  2014,  per  essere  destinata  al  rifinanziamento  degli
ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64,  65
e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
  2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5  della  legge  6
febbraio 2009, n. 7 e' incrementata di  413,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2024. 
  3. Agli oneri derivanti dagli articoli 14 e 16 e dai commi da 1 e 2
del presente articolo, pari a 47,8 milioni di euro per  l'anno  2013,
(( a 274 milioni di euro per l'anno 2014, a 379,7 milioni di euro per
l'anno 2015, a 265,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 262,2 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 )) e a 413,1 milioni
di euro per l'anno 2024, si provvede: 
    a) quanto a 47,8 milioni di  euro  per  l'anno  2013,  a  ((  194
milioni )) di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023  ((  e  a
379 milioni )) di  euro  per  l'anno  2024,  mediante  corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate (( e delle minori spese ))  derivanti
dalle misure previste dagli articoli 14, 16, 19 e 20; 
    b) (( quanto a 44,8 milioni )) di euro per l'anno 2014, (( a 54,7
milioni )) di euro per l'anno 2015 e (( a 34,7 milioni )) di euro per
l'anno 2016 (( e a 31,8 milioni )) di euro per  ciascuno  degli  anni
dal    2017    al    2023,    mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  5  della  legge  6
febbraio 2009, n. 7; 
    c) quanto a (( 0,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 20  milioni
di euro per l'anno 2015 e a 1,4 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2016 al 2024, ))  mediante  corrispondente  riduzione  della
dotazione del fondo di cui all'articolo 2 comma 616  della  legge  24
dicembre 2007 n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico; 
    d) quanto a (( 20 milioni di euro per  l'anno  2014  e  a  ))  35
milioni di euro per l'anno 2015,  mediante  corrispondente  riduzione
dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47,  secondo  comma,
della  legge  20  maggio  1985,  n.  222,  relativamente  alla  quota
dell'otto per mille dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche
(IRPEF) destinata allo Stato; 
    e) quanto  a  41  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  mediante
corrispondente riduzione della  proiezione,  per  il  medesimo  anno,
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2013-2015,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare. 
    (( e-bis) quanto a 15 milioni di  euro  per  l'anno  2014,  a  35
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al  2023  e  a  32,7
milioni di euro per l'anno 2024,  mediante  corrispondente  riduzione
della dotazione del Fondo di cui all'articolo  1,  comma  515,  della
legge 24 dicembre 2012, n. 228. )) 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legge
          del 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti  a  sostegno
          dell'occupazione), pubblicato nella Gazz.  Uff.  20  maggio
          1993, n. 116: 
              "Art. 1. Fondo per l'occupazione. 
              1 - 6 (Omissis). 
              7. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo  e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale  il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato   dalle
          risorse di cui all'autorizzazione  di  spesa  stabilita  al
          comma  8,  nel  quale  confluiscono  anche   i   contributi
          comunitari destinati al finanziamento delle  iniziative  di
          cui al presente articolo, su richiesta  del  Ministero  del
          lavoro e della previdenza sociale. A  tale  ultimo  fine  i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo.". 
              Si riporta la lett. a) del comma 1 dell'articolo 18 del
          decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti  per
          il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
          ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
          nazionale), pubblicato nella Gazz. Uff. 29  novembre  2008,
          n. 280, S.O.: 
              "Art.  18.   Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali. 
              1. In considerazione della eccezionale crisi  economica
          internazionale  e  della   conseguente   necessita'   della
          riprogrammazione nell'utilizzo delle  risorse  disponibili,
          fermi  i  criteri  di  ripartizione   territoriale   e   le
          competenze regionali,  nonche'  quanto  previsto  ai  sensi
          degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
          non delegabile dal Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
              a) al Fondo sociale per occupazione e  formazione,  che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione;". 
              Si riportano i commi 64, 65 e 66 dell'articolo 2  della
          legge 28 giugno 2012, n. 92  (Disposizioni  in  materia  di
          riforma del  mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
          crescita), pubblicata nella Gazz. Uff. 3  luglio  2012,  n.
          153, S.O.: 
              "64. Al fine di garantire la graduale transizione verso
          il regime  delineato  dalla  riforma  degli  ammortizzatori
          sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione
          delle situazioni derivanti dal  perdurare  dello  stato  di
          debolezza dei livelli produttivi del Paese,  per  gli  anni
          2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          puo' disporre, sulla base di specifici accordi  governativi
          e per periodi non superiori a dodici mesi, in  deroga  alla
          normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di
          continuita', di trattamenti di integrazione salariale e  di
          mobilita', anche con riferimento a settori produttivi e  ad
          aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a  tal
          fine  destinate   nell'ambito   del   Fondo   sociale   per
          occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo. 
              65. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,
          comma  7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.   148,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,
          n. 236, confluita  nel  Fondo  sociale  per  occupazione  e
          formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera  a),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e'
          incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli  anni
          2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di  euro
          400 milioni per l'anno 2016. 
              66. Nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  destinate
          alla concessione, in deroga alla normativa  vigente,  anche
          senza  soluzione  di   continuita',   di   trattamenti   di
          integrazione  salariale  e  di  mobilita',  i   trattamenti
          concessi ai sensi dell'articolo 33, comma 21,  della  legge
          12 novembre 2011, n. 183, nonche' ai sensi del comma 64 del
          presente articolo possono essere prorogati, sulla  base  di
          specifici accordi governativi e per periodi non superiori a
          dodici mesi, con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di
          cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per  cento  nel
          caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda
          proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.
          I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe
          successive   alla   seconda,   possono    essere    erogati
          esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi
          di   reimpiego,   anche   miranti   alla   riqualificazione
          professionale. Bimestralmente il  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia  e
          delle finanze una relazione  sull'andamento  degli  impegni
          delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.". 
              Si riporta l'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n.
          7  (Ratifica  ed  esecuzione  del  Trattato  di   amicizia,
          partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la
          Grande Giamahiria araba libica popolare socialista ,  fatto
          a Bengasi il 30 agosto 2008), pubblicata nella  Gazz.  Uff.
          18 febbraio 2009, n. 40: 
              "Art. 5. (Copertura finanziaria). 
              1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli  articoli
          10, lettere a), b), c) e d),  e  19  del  Trattato  di  cui
          all'articolo 1, pari a euro 34.200.200 per l'anno  2009,  a
          euro 74.216.200 per l'anno  2010,  a  euro  70.716.200  per
          l'anno 2011 e a euro 1.336.200 per ciascuno degli anni  dal
          2012  al  2029,  e  a  quelli   derivanti   dall'attuazione
          dell'articolo 8 dello  stesso  Trattato,  valutati  in  180
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009  al  2028,
          nonche' agli oneri derivanti dall'attuazione  dell'articolo
          4 della presente legge, pari  a  50  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, si provvede  mediante
          utilizzo di quota parte delle  maggiori  entrate  derivanti
          dall'attuazione dell'articolo 3. 
              2. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  provvede
          al  monitoraggio  degli  oneri  derivanti   dall'attuazione
          dell'articolo 8 del Trattato di cui  all'articolo  1  della
          presente   legge,   anche   ai   fini   dell'adozione   dei
          provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter,  comma
          7,  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
          modificazioni.  Gli  eventuali  decreti  emanati  ai  sensi
          dell'articolo 7, secondo comma,  numero  2),  della  citata
          legge n. 468 del 1978,  prima  della  data  di  entrata  in
          vigore dei provvedimenti e delle misure di cui  al  periodo
          precedente, sono  tempestivamente  trasmessi  alle  Camere,
          corredati di apposite relazioni illustrative. 
              3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.". 
              Si riporta l'articolo 47, secondo comma, della legge 20
          maggio  1985,  n.  222  (Diposizioni  sugli  enti  e   beni
          ecclesiastici in Italia e per il  sostentamento  del  clero
          cattolico in  servizio  nelle  diocesi),  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 3 giugno 1985, n. 129, S.O.: 
              "Art. 47. 
              Le somme da corrispondere a far tempo  dal  1°  gennaio
          1987 e sino a tutto  il  1989  alla  Conferenza  episcopale
          italiana e  al  Fondo  edifici  di  culto  in  forza  delle
          presenti norme sono iscritte  in  appositi  capitoli  dello
          stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,   verso
          contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del  medesimo
          stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031
          e  n.  2071  dello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'interno, nonche' del capitolo n. 7871 dello  stato  di
          previsione del Ministero dei lavori pubblici. 
              A decorrere dall'anno finanziario 1990 una  quota  pari
          all'otto per mille dell'imposta sul reddito  delle  persone
          fisiche,  liquidata   dagli   uffici   sulla   base   delle
          dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a  scopi  di
          interesse sociale  o  di  carattere  umanitario  a  diretta
          gestione  statale  e,  in  parte,  a  scopi  di   carattere
          religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. 
              Le destinazioni di  cui  al  comma  precedente  vengono
          stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti
          in sede di dichiarazione annuale dei redditi.  In  caso  di
          scelte  non  espresse  da  parte   dei   contribuenti,   la
          destinazione  si  stabilisce  in  proporzione  alle  scelte
          espresse. 
              Per gli anni finanziari 1990,  1991  e  1992  lo  Stato
          corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun  anno,  alla
          Conferenza episcopale italiana,  a  titolo  di  anticipo  e
          salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno  1996,
          una  somma  pari  al  contributo  alla  stessa  corrisposto
          nell'anno 1989, a norma dell'articolo 50. 
              A  decorrere  dall'anno  finanziario  1993,  lo   Stato
          corrisponde annualmente, entro  il  mese  di  giugno,  alla
          Conferenza episcopale italiana,  a  titolo  di  anticipo  e
          salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo
          d'imposta  successivo,  una  somma  calcolata  sull'importo
          liquidato  dagli  uffici  sulla  base  delle  dichiarazioni
          annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente  con
          destinazione alla Chiesa cattolica.".