Art. 9 Disciplina della chiusura degli impianti 1. Ai sensi della presente deliberazione si considera in stato di chiusura l'impianto che sospende la propria attivita' per un periodo continuativo superiore a 10 mesi. 2. Nei casi di cui al comma 1, il gestore ha l'obbligo di comunicare al Comitato l'avvenuta chiusura entro il termine di 10 (dieci) giorni dal verificarsi della stessa. Il gestore, inoltre, invia al Comitato la documentazione attestante l'effettiva chiusura dell'impianto entro il 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura. Le eventuali emissioni in eccesso rispetto a quelle consentite devono essere regolate entro il 30 aprile successivo nelle forme previste dall'art. 2, comma 2. 3. L'autorizzazione decade a seguito della comunicazione di cui al comma 2. Il Comitato provvede a rimuovere l'impianto dal Registro di cui all'art. 6.