Art. 2 
 
 
                         Piani di rateazione 
 
  1. All'atto della richiesta di un piano di rateazione, il  debitore
puo' alternativamente: 
  a) chiedere un piano di rateazione ordinario, fino ad un massimo di
72 rate, in caso di temporanea situazione di  obiettiva  difficolta',
ai sensi del comma 1, dell'art. 19, del d.P.R. n. 602/1973; 
  b) chiedere un  piano  di  rateazione  straordinario,  fino  ad  un
massimo di 120 rate, in caso di  comprovata  e  grave  situazione  di
difficolta' legata alla congiuntura economica, per  ragioni  estranee
alla propria responsabilita', ai sensi  del  combinato  disposto  dei
commi 1 e 1-quinquies, dell'art. 19 del d.P.R. n. 602/1973. 
  2. All'atto della richiesta di proroga di un  piano  di  rateazione
ordinario, il debitore puo' alternativamente: 
  a) chiedere un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un
massimo di  72  rate,  in  caso  di  comprovato  peggioramento  della
temporanea situazione di obiettiva difficolta', ai  sensi  del  comma
1-bis), dell'art. 19, del d.P.R. n. 602/1973; 
  b) chiedere un piano di rateazione in proroga  straordinario,  fino
ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e  grave  situazione
di  difficolta'  legata  alla  congiuntura  economica,  per   ragioni
estranee  alla  propria  responsabilita',  ai  sensi  del   combinato
disposto dei commi 1-bis) e 1-quinquies), dell'art. 19 del d.P.R.  n.
602/1973. 
  3. All'atto della richiesta di proroga di un  piano  di  rateazione
straordinario, il debitore puo' alternativamente: 
  a) chiedere un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un
massimo di  72  rate,  in  caso  di  comprovato  peggioramento  della
temporanea situazione di obiettiva difficolta', ai  sensi  del  comma
1-bis), dell'art. 19, del d.P.R. n. 602/1973; 
  b) chiedere un piano di rateazione in proroga  straordinario,  fino
ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e  grave  situazione
di  difficolta'  legata  alla  congiuntura  economica,  per   ragioni
estranee  alla  propria  responsabilita',  ai  sensi  del   combinato
disposto dei commi 1-bis) e 1-quinquies), dell'art. 19 del d.P.R.  n.
602/1973. 
  4.  Il  mancato  accoglimento  della  richiesta  di  un  piano   di
rateazione straordinario non preclude la possibilita'  di  richiedere
ed ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga .