Art. 3 
 
 
         Condizioni per la richiesta del piano di rateazione 
 
  1. Per la richiesta dei piani  straordinari,  fermo  l'accertamento
della  temporanea  situazione  di  obiettiva   difficolta'   prevista
dall'art. 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602,  ai  fini  della  ripartizione  in  rate  del
pagamento delle  somme  iscritte  a  ruolo,  la  comprovata  e  grave
situazione  di  difficolta'  di  cui  allo  stesso  art.  19,   comma
1-quinquies, indipendente dalla responsabilita' del debitore e legata
alla congiuntura economica, e' attestata dallo  stesso  debitore  con
istanza motivata, da produrre all'agente della riscossione unitamente
alla documentazione comprovante i requisiti di cui al comma 2. 
  2. L'agente della riscossione concede i piani straordinari nel caso
in  cui  ricorrano  congiuntamente   la   condizione   di   accertata
impossibilita' per il debitore di eseguire il pagamento  del  credito
tributario secondo un piano ordinario e quella di solvibilita'  dello
stesso  debitore,  valutata  in  relazione  al  piano  di  rateazione
concedibile. Tali condizioni sussistono quando l'importo della rata: 
    a) per le persone fisiche  e  le  ditte  individuali  con  regimi
fiscali semplificati, e' superiore al 20%  del  reddito  mensile  del
nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della
Situazione  Reddituale   (ISR),   rilevabile   dalla   certificazione
dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente  (ISEE)  dello
stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza; 
    b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla  lettera  a),  e'
superiore al 10% del valore  della  produzione,  rapportato  su  base
mensile ed enucleato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del
codice civile e l'indice di  liquidita'  [(  Liquidita'  differita  +
Liquidita' corrente) / Passivo corrente ] e' compreso tra 0,50 ed  1.
A  tal  fine   il   debitore   allega   all'istanza   la   necessaria
documentazione contabile aggiornata. 
  3. Il numero delle rate  dei  piani  straordinari  e'  modulato  in
funzione del rapporto esistente tra la rata e il reddito o il  valore
della produzione di cui al comma 2 lettere a) e b, secondo le tabelle
A e B allegate al presente decreto.