Art. 3 Condizioni per la richiesta del piano di rateazione 1. Per la richiesta dei piani straordinari, fermo l'accertamento della temporanea situazione di obiettiva difficolta' prevista dall'art. 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ai fini della ripartizione in rate del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la comprovata e grave situazione di difficolta' di cui allo stesso art. 19, comma 1-quinquies, indipendente dalla responsabilita' del debitore e legata alla congiuntura economica, e' attestata dallo stesso debitore con istanza motivata, da produrre all'agente della riscossione unitamente alla documentazione comprovante i requisiti di cui al comma 2. 2. L'agente della riscossione concede i piani straordinari nel caso in cui ricorrano congiuntamente la condizione di accertata impossibilita' per il debitore di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano ordinario e quella di solvibilita' dello stesso debitore, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile. Tali condizioni sussistono quando l'importo della rata: a) per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, e' superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza; b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), e' superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile e l'indice di liquidita' [( Liquidita' differita + Liquidita' corrente) / Passivo corrente ] e' compreso tra 0,50 ed 1. A tal fine il debitore allega all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata. 3. Il numero delle rate dei piani straordinari e' modulato in funzione del rapporto esistente tra la rata e il reddito o il valore della produzione di cui al comma 2 lettere a) e b, secondo le tabelle A e B allegate al presente decreto.