IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali  ed
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed  il
regime dei depositi fiscali e la circolazione nonche' le attivita' di
accertamento e di controllo  delle  imposte  riguardanti  i  tabacchi
lavorati, di cui al decreto del Ministro delle  finanze  22  febbraio
1999, n. 67, e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 11, comma 22, del decreto-legge 28 giugno 2013, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  99,
recante novella del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; 
  Visto l'articolo 62-quater del citato decreto  legislativo  n.  504
del 1995 concernente "imposta di consumo sui prodotti succedanei  dei
prodotti da fumo"; 
  Visto, in particolare,  il  comma  4  dell'articolo  62-quater  del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  che  dispone  che,  con
decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottarsi
entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le  modalita'
di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di  cui  al
comma 2, le procedure per la variazione  dei  prezzi  di  vendita  al
pubblico dei prodotti di cui al comma  1,  nonche'  le  modalita'  di
prestazione della cauzione di cui al comma 3, di tenuta dei  registri
e documenti contabili, di liquidazione e versamento  dell'imposta  di
consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione  degli
esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in  conformita',  per
quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati; 
  Ritenuto che per quanto non previsto dal presente decreto  valgano,
per quanto  applicabili,  le  disposizioni  in  materia  di  tabacchi
lavorati di cui all'articolo 61 del decreto legislativo  n.  504  del
1995, e successive modificazioni, e al  decreto  del  Ministro  delle
finanze 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni. 
  Considerato che e' necessario provvedere  all'adozione  del  citato
provvedimento per la regolare distribuzione dei  prodotti  succedanei
dei prodotti da fumo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Ambito applicativo e definizioni 
 
  1.  Il  presente  decreto  disciplina,   ai   sensi   dell'articolo
62-quater, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,
e successive modificazioni, il regime della  commercializzazione  dei
prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire  il
consumo dei tabacchi  lavorati  nonche'  i  dispostivi  meccanici  ed
elettronici, comprese le parti di  ricambio,  che  ne  consentono  il
consumo. 
  2. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) "Agenzia", l'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
    b) "prodotti  succedanei  del  tabacco",  i  prodotti  contenenti
nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi
lavorati nonche' i dispostivi meccanici ed elettronici,  comprese  le
parti di ricambio, che ne consentono il consumo; 
    c) "ricariche", i prodotti contenenti nicotina o  altre  sostanze
il  cui  consumo  richiede  l'impiego  di  dispositivi  meccanici  od
elettronici; 
    d) "dispositivi", i  dispositivi  meccanici  ed  elettronici  che
consentono il consumo delle ricariche; 
    e) "parti di ricambio", i componenti dei dispositivi che  possono
essere sostituiti e che consentono il funzionamento  dei  dispositivi
medesimi; 
    f) "prodotti monouso", i dispositivi che  consentono  il  consumo
esclusivamente  della  ricarica  contenuta,  che  non   puo'   essere
sostituita una volta consumata; 
    g) "deposito", l'impianto in cui vengono fabbricati o  introdotti
i prodotti succedanei del tabacco  destinati  ad  essere  forniti  ai
punti che ne effettuano la vendita al pubblico; 
    h) "soggetto autorizzato", il soggetto  autorizzato  dall'Agenzia
alla istituzione ed esercizio di un deposito; 
    i) "quindicina", i giorni dal 1°  al  15°  di  ogni  mese  (prima
quindicina) e i giorni dal  16°  all'ultimo  di  ogni  mese  (seconda
quindicina); 
    l) "modello F24 accise", la delega irrevocabile ad un istituto di
credito per  il  versamento  al  bilancio  dello  Stato,  secondo  le
modalita' stabilite dall'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio
1997,  n.  241,  dell'imposta  di   consumo   dovuta   dal   soggetto
autorizzato.