Art. 2 Autorizzazioni alla istituzione e all'esercizio di deposito di prodotti succedanei del tabacco 1. Il soggetto che intende istituire un deposito di prodotti succedanei del tabacco presenta all'Agenzia una domanda recante: a) la denominazione della societa' o della ditta, la sede legale, il numero di partita I.V.A., il codice fiscale e le generalita' complete del legale rappresentante; b) le generalita' complete delle persone eventualmente delegate alla gestione del deposito; c) il comune, la via ed il numero civico o la localita' in cui si intende istituire il deposito; d) le caratteristiche dei sistemi di sicurezza antintrusione dell'impianto; e) l'elenco dei prodotti succedanei del tabacco che si intendono fabbricare o ricevere nell'impianto; f) l'ammontare presuntivo dell'imposta di consumo da versare nei primi due periodi di imposta ai sensi dell'articolo 7, comma 1; g) la data a decorrere dalla quale l'Agenzia puo' procedere alla verifica tecnica dell'impianto; h) la dichiarazione resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal soggetto che inoltra l'istanza, dalla quale risulti che: 1) non ha subito provvedimenti restrittivi della liberta' personale per procedimenti penali in corso per reati finanziari; 2) non e' stato rinviato a giudizio per reati finanziari in processi ancora da celebrarsi; 3) non ha riportato condanne per reati di cui al numero 2); 4) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entita', alle disposizioni che disciplinano l'accisa e l'imposta sul valore aggiunto; 5) non e' sottoposto a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, ne' si trova in stato di liquidazione; 6) non ha riportato sanzioni definite in via amministrativa per reati di contrabbando; 7) non si trova in una delle fattispecie previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni. 2. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera h), e' resa anche dai soggetti eventualmente delegati alla gestione del deposito. 3. Alla domanda e' allegata la planimetria dell'impianto da adibire a deposito, evidenziante, in particolare, il tracciato della recinzione fiscale. 4. L'Agenzia, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di cui al comma 1, lettera g), procede alla verifica tecnica dei locali del deposito al fine di: a) verificare l'adempimento degli obblighi del datore di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; b) valutare l'adeguatezza dei sistemi di sicurezza antintrusione dell'impianto; c) accertare che le aree destinate ad uffici o servizi siano fisicamente separate dalle aree di stoccaggio attraverso opere murarie idonee; d) verificare che i sistemi di stoccaggio siano conformi alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1. 5. L'Agenzia, entro trenta giorni dal termine della verifica tecnica, adotta il provvedimento di autorizzazione alla istituzione del deposito ovvero il motivato provvedimento di diniego. 6. L'autorizzazione all'esercizio del deposito e' subordinata alla prestazione della cauzione di cui all'articolo 3. Il provvedimento di autorizzazione e' adottato entro trenta giorni dalla data di consegna della cauzione all'Agenzia. 7. L'autorizzazione di cui al comma 6 abilita all'esercizio dell'impianto per il solo aspetto fiscale, restando ferma l'esclusiva responsabilita' del soggetto autorizzato qualora svolga l'attivita' senza essere in possesso delle altre autorizzazioni e certificazioni stabilite dalla normativa vigente. 8. Decorsi centottanta giorni dalla data di notifica dell'autorizzazione di cui al comma 5, senza che il soggetto autorizzato abbia provveduto a prestare la cauzione di cui all'articolo 3, l'autorizzazione medesima cessa di avere efficacia. 9. A ciascun deposito per il quale e' adottato il provvedimento di cui al comma 6 e' assegnato dall'Agenzia un codice di imposta.