Art. 2 
 
 
     Autorizzazioni alla istituzione e all'esercizio di deposito 
                 di prodotti succedanei del tabacco 
 
  1. Il soggetto  che  intende  istituire  un  deposito  di  prodotti
succedanei del tabacco presenta all'Agenzia una domanda recante: 
    a) la denominazione della societa' o della ditta, la sede legale,
il numero di partita I.V.A.,  il  codice  fiscale  e  le  generalita'
complete del legale rappresentante; 
    b) le generalita' complete delle persone  eventualmente  delegate
alla gestione del deposito; 
    c) il comune, la via ed il numero civico o la localita' in cui si
intende istituire il deposito; 
    d) le caratteristiche  dei  sistemi  di  sicurezza  antintrusione
dell'impianto; 
    e) l'elenco dei prodotti succedanei del tabacco che si  intendono
fabbricare o ricevere nell'impianto; 
    f) l'ammontare presuntivo dell'imposta di consumo da versare  nei
primi due periodi di imposta ai sensi dell'articolo 7, comma 1; 
    g) la data a decorrere dalla quale l'Agenzia puo' procedere  alla
verifica tecnica dell'impianto; 
    h) la dichiarazione resa, ai sensi  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal soggetto  che  inoltra
l'istanza, dalla quale risulti che: 
      1) non  ha  subito  provvedimenti  restrittivi  della  liberta'
personale per procedimenti penali in corso per reati finanziari; 
      2) non e' stato rinviato a giudizio  per  reati  finanziari  in
processi ancora da celebrarsi; 
      3) non ha riportato condanne per reati di cui al numero 2); 
  4) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per  loro  natura
od entita', alle disposizioni che disciplinano l'accisa  e  l'imposta
sul valore aggiunto; 
  5) non  e'  sottoposto  a  procedure  fallimentari,  di  concordato
preventivo, di amministrazione controllata, ne' si trova in stato  di
liquidazione; 
  6) non ha riportato sanzioni definite  in  via  amministrativa  per
reati di contrabbando; 
  7) non si trova in una delle fattispecie previste dall'articolo 15,
comma  1,  della  legge  19  marzo  1990,   n.   55,   e   successive
modificazioni. 
  2. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera h),  e'  resa  anche
dai soggetti eventualmente delegati alla gestione del deposito. 
  3. Alla domanda e' allegata la planimetria dell'impianto da adibire
a  deposito,  evidenziante,  in  particolare,  il   tracciato   della
recinzione fiscale. 
  4. L'Agenzia, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di cui al
comma 1, lettera g), procede alla verifica  tecnica  dei  locali  del
deposito al fine di: 
    a) verificare l'adempimento degli obblighi del datore  di  lavoro
di cui al decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  concernente
attuazione dell'articolo 1 della legge 3  agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro; 
    b) valutare l'adeguatezza dei sistemi di sicurezza  antintrusione
dell'impianto; 
    c) accertare che le aree destinate  ad  uffici  o  servizi  siano
fisicamente  separate  dalle  aree  di  stoccaggio  attraverso  opere
murarie idonee; 
    d) verificare che i sistemi di  stoccaggio  siano  conformi  alle
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1. 
  5. L'Agenzia,  entro  trenta  giorni  dal  termine  della  verifica
tecnica, adotta il provvedimento di autorizzazione  alla  istituzione
del deposito ovvero il motivato provvedimento di diniego. 
  6. L'autorizzazione all'esercizio del deposito e' subordinata  alla
prestazione della cauzione di cui all'articolo 3. Il provvedimento di
autorizzazione e' adottato entro trenta giorni dalla data di consegna
della cauzione all'Agenzia. 
  7.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  6  abilita  all'esercizio
dell'impianto per il solo aspetto fiscale, restando ferma l'esclusiva
responsabilita' del soggetto autorizzato qualora  svolga  l'attivita'
senza essere in possesso delle altre autorizzazioni e  certificazioni
stabilite dalla normativa vigente. 
  8.   Decorsi   centottanta   giorni   dalla   data   di    notifica
dell'autorizzazione  di  cui  al  comma  5,  senza  che  il  soggetto
autorizzato  abbia  provveduto  a  prestare  la   cauzione   di   cui
all'articolo 3, l'autorizzazione medesima cessa di avere efficacia. 
  9. A ciascun deposito per il quale e' adottato il provvedimento  di
cui al comma 6 e' assegnato dall'Agenzia un codice di imposta.