Art. 3 
 
 
                              Cauzione 
 
  1. Il soggetto autorizzato alla  istituzione  del  deposito  presta
all'Agenzia una cauzione nei modi di cui all'articolo 1  della  legge
10 giugno 1982, n. 348. 
  2. La cauzione di cui al comma 1 ha  validita'  almeno  biennale  e
deve essere rinnovata o sostituita almeno sessanta giorni prima della
cessazione di validita'. In mancanza, l'autorizzazione  all'esercizio
del deposito e' sospesa,  in  via  cautelativa,  fino  alla  data  di
cessazione di validita' della cauzione,  e,  successivamente  a  tale
data,  il  soggetto  autorizzato  decade,  ai   sensi   dell'articolo
62-quater, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,
e successive modificazioni. 
  3.  L'importo  della  cauzione  e'  pari  all'ammontare  presuntivo
dell'imposta di consumo indicata ai sensi dell'articolo 2,  comma  1,
lettera f). Detto importo, a decorrere dal terzo periodo di  imposta,
e' adeguato in misura tale da  non  risultare  inferiore  all'imposta
media dovuta nei due periodi di imposta precedenti.