Art. 4 
 
 
                         Tariffa di vendita 
 
  1. La commercializzazione dei prodotti succedanei  del  tabacco  e'
subordinata  alla  preventiva  iscrizione  in   apposito   tariffario
disposta con provvedimento dell'Agenzia, il quale  ha  effetto  dalla
data di pubblicazione. A tal fine, il soggetto  autorizzato  comunica
la denominazione e i rispettivi prezzi di  vendita  al  pubblico  dei
prodotti succedanei del tabacco, distintamente per: 
    a) ricariche; 
    b) dispositivi; 
    c) parti di ricambio; 
    d) prodotti monouso. 
  2. L'Agenzia assegna ai prodotti iscritti nel tariffario di cui  al
comma 1, un codice identificativo univoco. 
  3. Le variazioni dei  prezzi  di  vendita  richieste  dai  soggetti
autorizzati hanno effetto dalla data di  pubblicazione  del  relativo
provvedimento. 
  4. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 3 sono adottati dall'Agenzia
nel termine di  sessanta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della
richiesta e sono pubblicati, ai sensi  dell'articolo  1,  comma  361,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sul sito internet dell'Agenzia.