Art. 4 Tariffa di vendita 1. La commercializzazione dei prodotti succedanei del tabacco e' subordinata alla preventiva iscrizione in apposito tariffario disposta con provvedimento dell'Agenzia, il quale ha effetto dalla data di pubblicazione. A tal fine, il soggetto autorizzato comunica la denominazione e i rispettivi prezzi di vendita al pubblico dei prodotti succedanei del tabacco, distintamente per: a) ricariche; b) dispositivi; c) parti di ricambio; d) prodotti monouso. 2. L'Agenzia assegna ai prodotti iscritti nel tariffario di cui al comma 1, un codice identificativo univoco. 3. Le variazioni dei prezzi di vendita richieste dai soggetti autorizzati hanno effetto dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento. 4. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 3 sono adottati dall'Agenzia nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta e sono pubblicati, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sul sito internet dell'Agenzia.