Art. 5 Sistema di stoccaggio e obblighi del soggetto autorizzato 1. Il deposito e' dotato di distinte aree, ciascuna destinata allo stoccaggio esclusivo di ricariche, ovvero di dispositivi, ovvero di parti di ricambio, ovvero di prodotti monouso. In ciascuna area, la relativa tipologia di prodotto e' stoccata distintamente in base ai rispettivi prezzi di vendita. 2. Il soggetto autorizzato comunica mensilmente all'Agenzia l'elenco dei punti di vendita riforniti nel mese precedente, indicando per ciascuno le quantita' e i prezzi di vendita al pubblico dei prodotti succedanei del tabacco distintamente per le tipologie di cui all'articolo 4, comma 1. 3. Il soggetto autorizzato che non provvede in proprio alla consegna ai punti di vendita, e si avvale di soggetti non autorizzati alla gestione di un deposito, fermo restando l'obbligo del pagamento delle imposte gravanti sui prodotti succedanei del tabacco estratti dal deposito, comunica preventivamente all'Agenzia i seguenti dati del soggetto che provvede alla consegna: a) la denominazione della societa' o della ditta, la sede legale, il numero della partita I.V.A., il numero di codice fiscale e le generalita' complete del legale rappresentante; b) il comune, la via, il numero civico o la localita' in cui sono ubicati i locali in cui sono ricevuti i prodotti; c) l'elenco dei punti di vendita riforniti dal soggetto che provvede alla consegna. 4. Ogni variazione dei dati di cui al comma 3, deve essere comunicata all'Agenzia con un preavviso di almeno quindici giorni.