Art. 5 
 
 
      Sistema di stoccaggio e obblighi del soggetto autorizzato 
 
  1. Il deposito e' dotato di distinte aree, ciascuna destinata  allo
stoccaggio esclusivo di ricariche, ovvero di dispositivi,  ovvero  di
parti di ricambio, ovvero di prodotti monouso. In ciascuna  area,  la
relativa tipologia di prodotto e' stoccata distintamente in  base  ai
rispettivi prezzi di vendita. 
  2.  Il  soggetto  autorizzato  comunica   mensilmente   all'Agenzia
l'elenco  dei  punti  di  vendita  riforniti  nel  mese   precedente,
indicando per ciascuno le quantita' e i prezzi di vendita al pubblico
dei prodotti succedanei del tabacco distintamente per le tipologie di
cui all'articolo 4, comma 1. 
  3. Il  soggetto  autorizzato  che  non  provvede  in  proprio  alla
consegna ai punti di vendita, e si avvale di soggetti non autorizzati
alla gestione di un deposito, fermo restando l'obbligo del  pagamento
delle imposte gravanti sui prodotti succedanei del  tabacco  estratti
dal deposito, comunica preventivamente all'Agenzia  i  seguenti  dati
del soggetto che provvede alla consegna: 
    a) la denominazione della societa' o della ditta, la sede legale,
il numero della partita I.V.A., il numero  di  codice  fiscale  e  le
generalita' complete del legale rappresentante; 
    b) il comune, la via, il numero civico o la localita' in cui sono
ubicati i locali in cui sono ricevuti i prodotti; 
    c) l'elenco dei punti  di  vendita  riforniti  dal  soggetto  che
provvede alla consegna. 
  4. Ogni variazione  dei  dati  di  cui  al  comma  3,  deve  essere
comunicata all'Agenzia con un preavviso di almeno quindici giorni.