Art. 6 Regime del deposito 1. Le materie prime e sussidiarie, i prodotti semilavorati e finiti sono custoditi, introdotti ed estratti sotto la responsabilita' esclusiva del soggetto autorizzato. 2. I prodotti succedanei del tabacco fabbricati o introdotti sono presi in carico giornalmente dal soggetto autorizzato previa emissione di bolletta di carico. 3. Per ciascuna estrazione di prodotti succedanei del tabacco, il soggetto autorizzato emette, in duplice esemplare, la bolletta di scarico. Un esemplare e' conservato agli atti del deposito e l'altro accompagna i prodotti ed e' consegnato al destinatario. 4. Il soggetto autorizzato istituisce e cura la tenuta di: a) un registro di carico, scarico e rimanenze delle materie prime e sussidiarie, dei prodotti semilavorati e dei residui introdotti od estratti dal deposito, se esercita l'attivita' di produzione; b) un registro di carico, scarico e rimanenze distintamente per le tipologie di prodotto di cui all'articolo 4, comma 1. 5. Le registrazioni di cui al comma 4, lettera a), sono effettuate sulla base dei documenti commerciali e di trasporto relativi a ciascuna operazione. 6. Le registrazioni di cui al comma 4, lettera b), sono effettuate sulla base dei documenti commerciali e di trasporto relativi a ciascuna operazione e sulla base delle corrispondenti bollette di carico e scarico di cui ai commi 2 e 3. 7. Il soggetto autorizzato, entro cinque giorni dal termine di ciascuna quindicina, trasmette all'Agenzia il prospetto riepilogativo, distintamente per le tipologie di prodotto di cui all'articolo 4, comma 1, dei quantitativi di prodotti succedanei del tabacco estratti dal deposito e destinati alla vendita al pubblico, indicando il corrispondente prezzo unitario, l'imposta unitaria, il prezzo totale e l'imposta totale. 8. L'estrazione dal deposito di prodotti succedanei del tabacco non destinati alla vendita al pubblico o non destinati ad altro deposito deve essere preventivamente autorizzata dall'Agenzia.