Art. 6 
 
 
                         Regime del deposito 
 
  1. Le materie prime e sussidiarie, i prodotti semilavorati e finiti
sono custoditi,  introdotti  ed  estratti  sotto  la  responsabilita'
esclusiva del soggetto autorizzato. 
  2. I prodotti succedanei del tabacco fabbricati o  introdotti  sono
presi  in  carico  giornalmente  dal  soggetto   autorizzato   previa
emissione di bolletta di carico. 
  3. Per ciascuna estrazione di prodotti succedanei del  tabacco,  il
soggetto autorizzato emette, in duplice  esemplare,  la  bolletta  di
scarico. Un esemplare e' conservato agli atti del deposito e  l'altro
accompagna i prodotti ed e' consegnato al destinatario. 
  4. Il soggetto autorizzato istituisce e cura la tenuta di: 
    a) un registro di carico, scarico e rimanenze delle materie prime
e sussidiarie, dei prodotti semilavorati e dei residui introdotti  od
estratti dal deposito, se esercita l'attivita' di produzione; 
    b) un registro di carico, scarico e rimanenze  distintamente  per
le tipologie di prodotto di cui all'articolo 4, comma 1. 
  5. Le registrazioni di cui al comma 4, lettera a), sono  effettuate
sulla base dei  documenti  commerciali  e  di  trasporto  relativi  a
ciascuna operazione. 
  6. Le registrazioni di cui al comma 4, lettera b), sono  effettuate
sulla base dei  documenti  commerciali  e  di  trasporto  relativi  a
ciascuna operazione e sulla base  delle  corrispondenti  bollette  di
carico e scarico di cui ai commi 2 e 3. 
  7. Il soggetto autorizzato, entro  cinque  giorni  dal  termine  di
ciascuna   quindicina,    trasmette    all'Agenzia    il    prospetto
riepilogativo, distintamente per le  tipologie  di  prodotto  di  cui
all'articolo 4, comma 1, dei quantitativi di prodotti succedanei  del
tabacco estratti dal deposito e destinati alla vendita  al  pubblico,
indicando il corrispondente prezzo unitario, l'imposta  unitaria,  il
prezzo totale e l'imposta totale. 
  8. L'estrazione dal deposito di prodotti succedanei del tabacco non
destinati alla vendita al pubblico o non destinati ad altro  deposito
deve essere preventivamente autorizzata dall'Agenzia.