Art. 7 Versamento delle imposte, accertamento e controlli 1. Il soggetto autorizzato corrisponde l'imposta di consumo per i prodotti succedanei del tabacco estratti dal deposito nella prima quindicina del mese entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti estratti nella seconda quindicina del mese, entro il giorno 15 del mese successivo. L'ammontare complessivo dell'imposta dovuta risulta dal prospetto riepilogativo di cui all'articolo 6, comma 7, ed e' calcolata applicando l'aliquota prevista dall'articolo 62-quater, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, al valore complessivo dei prodotti succedanei del tabacco estratti dal deposito, determinato in base al prezzo di vendita e alle rispettive quantita'. 2. Il versamento dell'imposta di cui al comma 1 e' eseguito mediante il Modello F24 accise. L'attestazione rilasciata dalla banca convenzionata che esegue l'ordine di versamento e' trasmessa in copia, entro cinque giorni dal ricevimento, all'Agenzia. 3. L'Agenzia vigila sull'osservanza degli obblighi da parte del soggetto autorizzato, controlla la contabilita' e la documentazione previsti dal presente decreto nonche' i versamenti dell'imposta di consumo eseguiti dal soggetto stesso, ne rileva l'eventuale omissione o ritardo e provvede all'accertamento e al recupero, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dell'imposta o maggiore imposta dovuta nonche' della indennita' di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e degli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai fini della liquidazione e del versamento dell'imposta di consumo dovuta per i prodotti succedanei del tabacco immessi in libera pratica.