Art. 7 
 
 
         Versamento delle imposte, accertamento e controlli 
 
  1. Il soggetto autorizzato corrisponde l'imposta di consumo  per  i
prodotti succedanei del tabacco estratti  dal  deposito  nella  prima
quindicina del mese entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti
estratti nella seconda quindicina del mese, entro il  giorno  15  del
mese successivo. L'ammontare complessivo dell'imposta dovuta  risulta
dal prospetto riepilogativo di cui all'articolo 6,  comma  7,  ed  e'
calcolata applicando  l'aliquota  prevista  dall'articolo  62-quater,
comma  1,  del  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  e
successive  modificazioni,  al  valore   complessivo   dei   prodotti
succedanei del tabacco estratti dal deposito, determinato in base  al
prezzo di vendita e alle rispettive quantita'. 
  2. Il versamento  dell'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  eseguito
mediante il Modello F24 accise. L'attestazione rilasciata dalla banca
convenzionata che esegue  l'ordine  di  versamento  e'  trasmessa  in
copia, entro cinque giorni dal ricevimento, all'Agenzia. 
  3. L'Agenzia vigila sull'osservanza degli  obblighi  da  parte  del
soggetto autorizzato, controlla la contabilita' e  la  documentazione
previsti dal presente decreto nonche' i  versamenti  dell'imposta  di
consumo eseguiti dal soggetto stesso, ne rileva l'eventuale omissione
o ritardo  e  provvede  all'accertamento  e  al  recupero,  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 26  febbraio  1999,  n.  46,
dell'imposta o maggiore imposta dovuta nonche'  della  indennita'  di
mora del 6 per cento, riducibile al  2  per  cento  se  il  pagamento
avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e degli  interessi  in
misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di  diritti
doganali. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai fini
della liquidazione e del versamento dell'imposta  di  consumo  dovuta
per i prodotti succedanei del tabacco immessi in libera pratica.