Art. 8 
 
 
                       Rappresentante fiscale 
 
  1. Il soggetto che fabbrica o detiene  i  prodotti  succedanei  del
tabacco in uno dei Paesi membri dell'Unione europea e li fornisce  ai
punti vendita per essere consumati nel territorio italiano nomina  un
rappresentante fiscale, comunicandone le generalita' all'Agenzia. 
  2. Il rappresentante fiscale di cui al comma 1: 
    a) ha sede nel territorio italiano; 
    b) e' preventivamente autorizzato dall'Agenzia  a  seguito  della
prestazione della cauzione di cui all'articolo 3; 
    c) e'  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  alla  dichiarazione
prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera h); 
    d) cura gli adempimenti previsti dall'articolo 4; 
    e)  e'  obbligato  alla  tenuta  del  registro  delle   forniture
distintamente per le tipologie di prodotto  di  cui  all'articolo  4,
comma 1. Le registrazioni sono effettuate sulla  base  dei  documenti
commerciali e di trasporto relativi a ciascuna operazione emessi  dal
fornitore e sulla  base  delle  corrispondenti  bollette  emesse  dal
rappresentante fiscale; 
    f) comunica mensilmente all'Agenzia l'elenco dei punti di vendita
riforniti nel mese precedente, indicando per ciascuno le quantita'  e
i prezzi dei prodotti succedanei del  tabacco  distintamente  per  le
tipologie di cui all'articolo 4, comma 1; 
    g)  trasmette,  entro  cinque  giorni  dal  termine  di  ciascuna
quindicina, all'Agenzia il prospetto riepilogativo, distintamente per
le tipologie  di  prodotto  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  dei
quantitativi di prodotti succedanei del tabacco forniti  indicando  i
corrispondenti   prezzi   unitari   e   complessivi   e   l'ammontare
dell'imposta di consumo dovuta a termini dell'articolo 7, comma 1; 
    h) e' obbligato al versamento dell'imposta con l'osservanza delle
modalita' e dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7  ed  e'
soggetto alla vigilanza prevista dal comma 3 dello stesso articolo. 
  3. Al rappresentante fiscale e' assegnato dall'Agenzia un codice di
imposta. 
  4. Il rappresentante fiscale non e' abilitato  alla  fabbricazione,
ricezione,  detenzione  o  spedizione  di  prodotti  succedanei   del
tabacco.