Art. 8 Rappresentante fiscale 1. Il soggetto che fabbrica o detiene i prodotti succedanei del tabacco in uno dei Paesi membri dell'Unione europea e li fornisce ai punti vendita per essere consumati nel territorio italiano nomina un rappresentante fiscale, comunicandone le generalita' all'Agenzia. 2. Il rappresentante fiscale di cui al comma 1: a) ha sede nel territorio italiano; b) e' preventivamente autorizzato dall'Agenzia a seguito della prestazione della cauzione di cui all'articolo 3; c) e' in possesso dei requisiti di cui alla dichiarazione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera h); d) cura gli adempimenti previsti dall'articolo 4; e) e' obbligato alla tenuta del registro delle forniture distintamente per le tipologie di prodotto di cui all'articolo 4, comma 1. Le registrazioni sono effettuate sulla base dei documenti commerciali e di trasporto relativi a ciascuna operazione emessi dal fornitore e sulla base delle corrispondenti bollette emesse dal rappresentante fiscale; f) comunica mensilmente all'Agenzia l'elenco dei punti di vendita riforniti nel mese precedente, indicando per ciascuno le quantita' e i prezzi dei prodotti succedanei del tabacco distintamente per le tipologie di cui all'articolo 4, comma 1; g) trasmette, entro cinque giorni dal termine di ciascuna quindicina, all'Agenzia il prospetto riepilogativo, distintamente per le tipologie di prodotto di cui all'articolo 4, comma 1, dei quantitativi di prodotti succedanei del tabacco forniti indicando i corrispondenti prezzi unitari e complessivi e l'ammontare dell'imposta di consumo dovuta a termini dell'articolo 7, comma 1; h) e' obbligato al versamento dell'imposta con l'osservanza delle modalita' e dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 ed e' soggetto alla vigilanza prevista dal comma 3 dello stesso articolo. 3. Al rappresentante fiscale e' assegnato dall'Agenzia un codice di imposta. 4. Il rappresentante fiscale non e' abilitato alla fabbricazione, ricezione, detenzione o spedizione di prodotti succedanei del tabacco.